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GAZZETTA UFFICIALE

dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. Egli dà atto dell’osservanza delle disposizioni di
cui al secondo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l’audizione del richie-
dente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove
si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle opera-
zioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.».

Art. 11. Applicazioni straordinarie di magistrati per l’emergenza connessa con i proce-
dimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri
procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell’immigrazione

1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell’ordinamento giudiziario, di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio
superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradi-
strettuali diretto a fronteggiare l’incremento del numero di procedimenti giurisdizionali
connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria
da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari
connessi ai fenomeni dell’immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all’individua-
zione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione
e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea inte-
ressati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati
da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le
modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 110 dell’ordinamento giudiziario,
di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l’applicazione
ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli inter-
pelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità
aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla
misura del 50 per cento dell’indennità di cui all’articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n.
133, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 391.209 per
l’anno 2017, di euro 521.612 per l’anno 2018 e di euro 130.403 per l’anno 2019.

Art. 12. Assunzione di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale
per il diritto di asilo

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, di particolare rilevanza e urgenza,
in relazione agli impegni connessi all’eccezionale incremento del numero delle richie-
ste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l’efficienza dell’atti-
vità degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell’interno
è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assu-
mere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per

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