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GAZZETTA UFFICIALE
di legge o regolamento, dalla seguente: «centro di permanenza per i rimpatri».
2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazio-
ni:
a) all’articolo 14, comma 5, dopo il sesto periodo è inserito il seguente: «Tale termine
è prorogabile di ulteriori 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei
casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione
del rimpatrio.»;
b) all’articolo 16, dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:
«9-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 5, quando non è possibile effettuare il rimpatrio dello
straniero per cause di forza maggiore, l’autorità giudiziaria dispone il ripristino dello
stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all’esecuzione del provvedi-
mento di espulsione.».
3. Al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello
straniero, il Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze,
adotta le iniziative per garantire l’ampliamento della rete dei centri di cui all’articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in modo da assicurare la distri-
buzione delle strutture sull’intero territorio nazionale. La dislocazione dei centri di
nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione interessata, privilegiando
i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei
quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche median-
te interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto
della necessità di realizzare strutture di capienza limitata idonee a garantire condizioni
di trattenimento che assicurino l’assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri
di cui al presente comma il Garante dei diritti delle persone detenute o private della
libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all’articolo 7, comma
5, lettera e), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10.
Per le spese di realizzazione dei centri, pari a 13 milioni di euro, si provvede a vale-
re sulle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre
2016, n. 232. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di euro
3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere
dal 2019.
4. Al fine di garantire l’esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o
allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considera-
zione dell’eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, è auto-
rizzata in favore del Ministero dell’interno per l’anno 2017, la spesa di euro 19.125.000
a valere sulle risorse del programma FAMI - Fondo Asilo, migrazione e integrazione
cofinanziato dall’Unione europea nell’ambito del periodo di programmazione
2014/2020.
5. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività umanitarie presso i centri per i rim-
patri dei cittadini stranieri e garantire la gestione dei predetti centri e di quelli per l’ac-
coglienza degli immigrati e dei richiedenti asilo, all’articolo 6, comma 6, primo periodo,
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: «secondo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «terzo periodo».
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