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LEGISLAZIONE

del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli
stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura
rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all’articolo 14. Il trattenimento è
disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia
per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino
prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al
medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un
richiedente protezione internazionale, come definita dall’articolo 2, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida il
Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione inter-
nazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea.
4. L’interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai rilievi di cui ai
commi 1 e 2.».

Art. 18. Misure di contrasto dell’immigrazione illegale

1. All’articolo 12, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 9-sexies,
è aggiunto, in fine, il seguente: «9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del
Ministero dell’interno assicura, nell’ambito delle attività di contrasto dell’immigrazione
irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti
amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraver-
so il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie inter-
connessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all’articolo 8 della legge
1°(gradi) aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento
CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di
Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con
il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione
del medesimo Ministero dell’interno».
2. Per l’attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1 si provvede,
per 0,75 milioni di euro per l’anno 2017, 2,5 milioni di euro per l’anno 2018 e 0,75 milioni
di euro per l’anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofi-
nanziato dall’Unione europea nell’ambito del periodo di programmazione 2014/2020.
3. All’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale dopo le parole: «416,
sesto e settimo comma,» sono inserite le seguenti: «416, realizzato allo scopo di com-
mettere taluno dei delitti di cui all’articolo 12, commi 3 e 3-ter, del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

Art. 19. Disposizioni urgenti per assicurare l’effettività delle espulsioni e il potenziamento
dei centri di permanenza per i rimpatri

1. La denominazione: «centro di identificazione ed espulsione» di cui all’articolo 14 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituita, ovunque presente in disposizioni

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