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LEGISLAZIONE

Capo IV - Disposizioni finanziarie transitorie e finali

Art. 20. Relazione del Governo sullo stato di attuazione

1. Entro il 30 giugno di ciascuno dei tre anni successivi alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni
parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione delle dispo-
sizioni del presente decreto, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati
conseguiti.

Art. 21. Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, comma 1, lettere d), f) e g), 7, comma 1, let-
tere a), b), d) ed e), 8, comma 1, lettere a), b), numeri 2), 3) e 4), e c), e 10 si applicano
alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti
anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad
applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), si applicano relativamente
alle domande di protezione internazionale presentate dopo il centottantesimo giorno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande di protezione inter-
nazionale presentate anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo prece-
dente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima della data di entrata in
vigore del presente decreto.
3. Ai fini dell’adeguamento delle specifiche tecniche connesse all’attuazione delle
disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a), b) ed e), le notificazioni degli atti
e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazio-
nale effettuate fino al novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto sono effettuate con le modalità in vigore prima della predetta data.
4. Ai fini dei necessari adeguamenti del sistema informatico, le disposizioni di cui all’ar-
ticolo 9, comma 1, lettera c), si applicano alle domande presentate dopo il centottante-
simo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 22. Disposizioni finanziarie

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11,
comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 8.293.766 euro per l’anno 2017, a
25.990.691 euro per l’anno 2018, a 31.450.766 euro per l’anno 2019 e a 31.320.363
euro a decorrere dall’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall’anno 2017, mediante corrispondente utilizzo
di quota parte dei proventi di cui all’articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
già iscritti in bilancio ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12
maggio 2016, n. 90;
b) quanto a 6.409.538 euro per l’anno 2017, a 22.670.500 euro per l’anno 2018 e a

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