Page 329 - Rassegna 2017-1_4
P. 329
GAZZETTA UFFICIALE
28.486.240 euro a decorrere dall’anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota
parte delle entrate di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio
1999, n. 44, affluite all’entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all’Erario;
c) quanto a 1.699.494 euro per l’anno 2017, a 3.135.457 euro per l’anno 2018, a
2.779.792 euro per l’anno 2019 e a 2.649.389 euro a decorrere dall’anno 2020, si prov-
vede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell’ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsio-
ne del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze per
6.785 euro a decorrere dall’anno 2017, l’accantonamento relativo al Ministero della
giustizia per 1.591.209 euro per l’anno 2017, per 2.921.612 euro per l’anno 2018, per
2.530.403 per l’anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall’anno 2020 e l’accan-
tonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
per 101.500 euro per l’anno 2017, per 207.060 euro per l’anno 2018 e per 242.604
euro a decorrere dall’anno 2019.
2. Le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative
attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decre-
ti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 23. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere
per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osser-
varlo e di farlo osservare.
327

