Page 331 - Rassegna 2017-1_4
P. 331

GAZZETTA UFFICIALE

a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.
3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimo-
dulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segna-
late in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.
4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche
in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalità di monitoraggio dell’attuazione
degli accordi di cui al comma 1.

Sezione II - Sicurezza urbana

Art. 4. Definizione

1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che
afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi
di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l’eliminazione dei fattori
di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di
tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati
livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche
con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Art. 5. Patti per l’attuazione della sicurezza urbana

1. In coerenza con le linee generali di cui all’articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra
il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro
dell’interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali,
possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la
sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il
territorio urbano.
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i
seguenti obiettivi:
a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e
interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate
da fenomeni di degrado;
b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasio-
ne di ogni forma di condotta illecita, comprese l’occupazione arbitraria di immobili e lo
smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che
comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collabora-
zione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l’ente
locale nell’individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeo-
logici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consi-
stenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela
ai sensi dell’articolo 9, comma 3.

                                                                                         329
   326   327   328   329   330   331   332   333   334   335   336