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LEGISLAZIONE

c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli
orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all’articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti
minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedi-
mento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3
si applica, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro
40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
7. In sede di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all’interno o nelle imme-
diate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi
di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensio-
ne condizionale della pena può essere subordinata all’imposizione del divieto di acce-
dere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Art. 14. Numero Unico Europeo 112

1. Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali opera-
tive realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d’intesa
adottati ai sensi dell’articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1°(gradi) agosto
2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui
all’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell’anno succes-
sivo, procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con contratti di lavoro a tempo
indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla
popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un’unità
di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integral-
mente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e
2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell’articolo 1, comma 228,
primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 15. Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali

1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto»,
sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio
di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti
dalla vigente normativa»;
b) all’articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della
sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale pos-
sono essere disposti, con il consenso dell’interessato ed accertata la disponibilità dei
relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all’articolo 275-bis del
codice di procedura penale».

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