Page 322 - Rassegna 2017-1_4
P. 322
LEGISLAZIONE
soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo, un altro Stato membro riconosce al
soggiornante la protezione internazionale prima del rilascio, da parte di tale Stato mem-
bro, del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, su richiesta dello
stesso Stato, entro tre mesi dalla richiesta, nella rubrica “annotazioni” è apposta la dici-
tura “protezione internazionale riconosciuta da [nome dello Stato membro] il [data]”»;
2) dopo il comma 11 è inserito il seguente:
«11-bis. Nei confronti dello straniero, il cui permesso di soggiorno UE per soggiornanti
di lungo periodo riporta l’annotazione relativa alla titolarità di protezione internazionale,
e dei suoi familiari, l’allontanamento è effettuato verso lo Stato membro che ha ricono-
sciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato della attualità
della protezione. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all’articolo 20 del decreto legi-
slativo 19 novembre 2007, n. 251, l’allontanamento può essere effettuato fuori dal ter-
ritorio dell’Unione europea, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione
internazionale, fermo restando il rispetto del principio di cui all’articolo 19, comma 1.»;
b) all’articolo 29:
1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente:
«7. La domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documen-
tazione relativa ai requisiti di cui al comma 3, è inviata, con modalità informatiche, allo
Sportello unico per l’immigrazione presso la prefettura - ufficio territoriale del Governo
competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale, con le stesse modalità, ne
rilascia ricevuta»;
2) al comma 8, le parole: «entro centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«entro novanta giorni».
Art. 10. Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
1. All’articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) le parole: «in composizione monocratica» sono sostituite dalle seguenti: «sede della
sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera cir-
colazione dei cittadini dell’Unione europea»;
b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l’interessato è trattenuto in un
centro di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la sua parteci-
pazione all’udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un
collegamento audiovisivo, tra l’aula d’udienza e il centro. Il collegamento audiovisivo si
svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con decreto direttoriale d’intesa
tra i Ministeri della giustizia e dell’interno entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la
contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e
la possibilità di udire quanto vi viene detto. E’ sempre consentito al difensore, o a un
suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore
della polizia di Stato appartenente ai ruoli di cui all’articolo 39, secondo comma, della
legge 1°(gradi) aprile 1981, n. 121, è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne
attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio
320

