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GAZZETTA UFFICIALE
le modalità di cui al comma 6, unitamente all’istanza di sospensione. Entro cinque gior-
ni dalla notificazione le parti possono depositare note difensive. Entro i cinque giorni
successivi alla scadenza del termine di cui al periodo precedente possono essere
depositate note di replica. Qualora siano state depositate note ai sensi del terzo e quar-
to periodo del presente comma, il giudice, con nuovo decreto, da emettersi entro i suc-
cessivi cinque giorni, conferma, modifica o revoca i provvedimenti già emanati. Il
decreto emesso a norma del presente comma non è impugnabile. Nei casi di cui alle
lettere b), c) e d), del comma 3 quando l’istanza di sospensione è accolta, al ricorrente
è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo.
5. La proposizione del ricorso o dell’istanza cautelare ai sensi del comma 4 non
sospende l’efficacia esecutiva del provvedimento che dichiara, per la seconda volta,
inammissibile la domanda di riconoscimento della protezione internazionale ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, lettera b).
6. Il ricorso è notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell’interno, presso la com-
missione o la sezione che ha adottato l’atto impugnato, nonché, limitatamente ai casi
di cessazione o revoca della protezione internazionale, alla Commissione nazionale
per il diritto di asilo; il ricorso è trasmesso al pubblico ministero, che, entro venti giorni,
stende le sue conclusioni, a norma dell’articolo 738, secondo comma, del codice di
procedura civile, rilevando l’eventuale sussistenza di cause ostative al riconoscimento
dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria.
7. Il Ministero dell’interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio
avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dal pre-
sidente della Commissione che ha adottato l’atto impugnato. Si applica, in quanto com-
patibile, l’articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. Il Ministero
dell’interno può depositare, entro venti giorni dalla notificazione del ricorso, una nota
difensiva.
8. La Commissione che ha adottato l’atto impugnato è tenuta a rendere disponibili con
le modalità previste dalle specifiche tecniche di cui al comma 16, entro venti giorni dalla
notificazione del ricorso, copia della domanda di protezione internazionale presentata,
della videoregistrazione di cui all’articolo 14, comma 1, del verbale di trascrizione della
videoregistrazione redatto a norma del medesimo articolo 14, comma 1, nonché del-
l’intera documentazione comunque acquisita nel corso della procedura di esame di cui
al Capo III, ivi compresa l’indicazione della documentazione sulla situazione socio-poli-
tico-economica dei Paesi di provenienza dei richiedenti di cui all’articolo 8, comma 3,
utilizzata.
9. Il procedimento è trattato in camera di consiglio. Per la decisione il giudice si avvale
anche delle informazioni sulla situazione socio-politico-economica del Paese di prove-
nienza previste dall’articolo 8, comma 3 che la Commissione nazionale aggiorna
costantemente e rende disponibili all’autorità giudiziaria con modalità previste dalle
specifiche tecniche di cui al comma 16.
10. E’ fissata udienza per la comparizione delle parti esclusivamente quando il giudice:
a) visionata la videoregistrazione di cui al comma 8, ritiene necessario disporre l’audi-
zione dell’interessato;
b) ritiene indispensabile richiedere chiarimenti alle parti;
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