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LEGISLAZIONE
c) dispone consulenza tecnica ovvero, anche d’ufficio, l’assunzione di mezzi di prova.
11. L’udienza è altresì disposta quando la videoregistrazione non è resa disponibile
ovvero l’impugnazione si fonda su elementi non dedotti nel corso della procedura
amministrativa di primo grado.
12. Il ricorrente può depositare una nota difensiva entro i venti giorni successivi alla
scadenza del termine di cui al comma 7, terzo periodo.
13. Entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso, il Tribunale decide, sulla base
degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso
ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la pro-
tezione sussidiaria. Il decreto non è reclamabile. La sospensione degli effetti del prov-
vedimento impugnato, di cui al comma 3, viene meno se con decreto, anche non defi-
nitivo, il ricorso è rigettato. La disposizione di cui al periodo precedente si applica
anche relativamente agli effetti del provvedimento cautelare pronunciato a norma del
comma 4. Il termine per proporre ricorso per cassazione è di giorni trenta e decorre
dalla comunicazione del decreto a cura della cancelleria, da effettuarsi anche nei con-
fronti della parte non costituita. La procura alle liti per la proposizione del ricorso per
cassazione deve essere apposta in calce o a margine del medesimo ricorso e, qualora
sia stata conferita al momento della proposizione del ricorso innanzi al tribunale, deve
essere rinnovata, a pena di inammissibilità, nelle forme di cui al presente periodo. In
caso di rigetto, la Corte di cassazione decide sull’impugnazione entro sei mesi dal
deposito del ricorso. Quando sussistono fondati motivi, il giudice che ha pronunciato il
decreto impugnato può disporre la sospensione degli effetti del predetto decreto, con
conseguente ripristino, in caso di sospensione di decreto di rigetto, della sospensione
dell’efficacia esecutiva della decisione della Commissione. La sospensione di cui al
periodo precedente è disposta su istanza di parte da depositarsi entro cinque giorni
dalla proposizione del ricorso per cassazione. La controparte può depositare una pro-
pria nota difensiva entro cinque giorni dalla comunicazione, a cura della cancelleria,
dell’istanza di sospensione. Il giudice decide entro i successivi cinque giorni con decre-
to non impugnabile.
14. La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non opera nei procedi-
menti di cui al presente articolo.
15. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.
16. Le specifiche tecniche di cui al comma 8 sono stabilite d’intesa tra i Ministeri della
giustizia e dell’interno, con decreto direttoriale, da adottarsi entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente articolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sui siti internet dei medesimi Ministeri.
17. Quando il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e l’impugnazione
ha ad oggetto una decisione adottata dalla Commissione territoriale ai sensi degli arti-
coli 29 e 32, comma 1, lettera b-bis), il giudice, quando rigetta integralmente il ricorso,
indica nel decreto di pagamento adottato a norma dell’articolo 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, le ragioni per cui non ritiene le
pretese del ricorrente manifestamente infondate ai fini di cui all’articolo 74, comma 2,
del predetto decreto.
18. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
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