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LEGISLAZIONE

legge 20 novembre 1982, n. 890, e successive modificazioni. In caso di inidoneità del
domicilio dichiarato o comunicato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legisla-
tivo 18 agosto 2015, n. 142, la notificazione si intende eseguita nel momento in cui per-
viene alla Commissione territoriale l’avviso di ricevimento da cui risulta l’impossibilità
della notificazione.
3-ter. Quando il richiedente è accolto o trattenuto nei centri o nelle strutture di cui all’ar-
ticolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, gli atti e i provvedi-
menti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale sono noti-
ficati, in forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia infor-
matica per immagine del documento cartaceo, mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo del responsabile del centro o della struttura, il quale ne cura la consegna
al destinatario, facendone sottoscrivere ricevuta. Dell’avvenuta notificazione il respon-
sabile del centro o della struttura dà immediata comunicazione alla Commissione ter-
ritoriale mediante messaggio di posta elettronica certificata contenente la data e l’ora
della notificazione medesima. Ove il richiedente rifiuti di ricevere l’atto o di sottoscrive-
re la ricevuta ovvero la consegna di copia dell’atto al richiedente sia impossibile per
irreperibilità dello stesso, il responsabile del centro o della struttura ne dà immediata
comunicazione alla Commissione territoriale mediante posta elettronica certificata. La
notificazione si intende eseguita nel momento in cui il messaggio di posta elettronica
certificata di cui al periodo precedente diviene disponibile nella casella di posta elettro-
nica certificata della Commissione territoriale.
3-quater. Le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento possono altre-
sì eseguirsi, a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica cer-
tificata a tal fine indicato dal richiedente. L’atto o il provvedimento è notificato nelle
forme del documento informatico sottoscritto con firma digitale o di copia per immagine
del documento cartaceo. Quando il messaggio di posta elettronica certificata non è
consegnabile per causa imputabile al destinatario, la comunicazione si intende esegui-
ta nel momento in cui nella casella di posta elettronica della Commissione territoriale
diviene disponibile l’avviso di mancata consegna a norma dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3-quinquies. Quando la notificazione è eseguita ai sensi dei commi 3-bis, secondo
periodo, 3-ter, quarto periodo, e 3-quater, terzo periodo, copia dell’atto notificato è reso
disponibile al richiedente presso la Commissione territoriale.
3-sexies. Ai fini di cui al presente articolo, il richiedente è informato, a cura della que-
stura, al momento della dichiarazione di domicilio ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che in caso di inidoneità del domicilio
dichiarato o comunicato le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal
presente articolo. Allo stesso modo si procede quando il richiedente dichiara di voler
ricevere le notificazioni ad un indirizzo di posta elettronica certificata. Al momento del-
l’ingresso nei centri o nelle strutture di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislati-
vo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente è informato, a cura del responsabile del centro
o della struttura, che le notificazioni saranno effettuate presso il centro o la struttura e
che, in caso di allontanamento ingiustificato o di sottrazione alla misura del tratteni-
mento, le notificazioni saranno eseguite secondo quanto disposto dal presente articolo.

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