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LEGISLAZIONE
Decreto Legge 17 febbraio 2017, n. 13
DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ACCELERAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER IL CONTRASTO DELL’IMMIGRAZIONE ILLEGALE
(Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 40 del 17 febbraio 2017)
Capo I - Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione inter-
nazionale e libera circolazione dei cittadini dell’unione europea
Art. 1. Istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione
internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea
1. Sono istituite presso i tribunali ordinari di Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania,
Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia sezioni
specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazio-
ne dei cittadini dell’Unione europea, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica né
incrementi di dotazioni organiche.
Art. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti
1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di
specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura organizza, in collabo-
razione con l’ufficio europeo di sostegno per l’asilo, istituito dal regolamento (UE) n.
439/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l’Alto
commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati, corsi di formazione per i magistrati che
intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell’assegnazio-
ne alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già
addetti alla trattazione dei procedimenti di cui all’articolo 3 per almeno due anni ovvero
per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano
una particolare competenza in materia. E’ considerata positivamente, per le finalità di
cui al periodo precedente, la conoscenza della lingua inglese. Nei tre anni successivi
all’assegnazione alla sezione specializzata, i giudici devono partecipare almeno una
volta l’anno a sessioni di formazione professionale organizzate a norma del secondo
periodo del presente comma. Per gli anni successivi, i medesimi giudici hanno l’obbligo
di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professio-
nale organizzato ai sensi del presente comma. I corsi prevedono specifiche sessioni
dedicate alla valutazione delle prove, ivi incluse le tecniche di svolgimento del collo-
quio.
2. All’organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di
specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da
assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura
ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro la
scadenza del termine di cui all’articolo 21, comma 1.
3. Con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sono stabilite le modalità
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