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GAZZETTA UFFICIALE

2.3.5 Misure logiche

I servizi forniti dal sistema LIMS e dal sistema informativo per la gestione della conser-
vazione dei campioni biologici sono separati e risiedono in zone di sicurezza protette
tramite firewall.

2.3.6 Misure per l’alta affidabilità e il backup

Al fine di assicurare la continuità di funzionamento dei servizi più critici e per cautelarsi
dagli effetti derivanti da situazioni di crisi sono state previste risorse hardware e soft-
ware ridondate ed è stato definito una procedura di backup del LIMS che prevede il sal-
vataggio dei dati su appositi supporti custoditi in armadi che consentono di salvaguar-
dare i dati da pericoli fisici, quali incendi, allagamenti, furti, onde magnetiche ed esplo-
sioni.

3. Trasmissione del profilo del DNA da parte dell’istituzione di elevata specializzazione
ai laboratori della forza di polizia individuata dall’autorità giudiziaria

I laboratori delle istituzioni di elevata specializzazione, pubblici o privati - che hanno
metodi di prova accreditati a norma EN ISO/IEC 17025 per la tipizzazione del DNA da
reperti biologici acquisiti nel corso di procedimenti penali, da persone scomparse o dei
loro consanguinei, da cadaveri e resti cadaverici non identificati - ai fini dell’inserimento
e raffronto tra profili del DNA presenti nella BDN-DNA, trasmettono i profili del DNA,
per via telematica, secondo lo schema riportato nella Figura 3 che segue.
Il patrimonio tecnologico (asset IT) riferito alle postazioni di lavoro (PdL), viene control-
lato utilizzando anche strumenti di certificazione digitale, ai fini della trasmissione, per
via telematica, dei profili del DNA ai laboratori delle Forze di polizia, secondo lo sche-
ma di cui alla Figura 3.
La BDN-DNA mette a disposizione del laboratorio dell’istituzione di elevata specializ-
zazione un’applicazione informatica per la trasmissione telematica del profilo del DNA
e della documentazione riguardante i metodi di prova accreditati e i tempi di validità del
certificato emesso dall’organismo nazionale di accreditamento, individuato ai sensi
dell’articolo 4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99.
Il laboratorio della istituzione di elevata specializzazione che ha proceduto alla tipizza-
zione del DNA a mezzo di accertamento tecnico, consulenza tecnica o perizia da parte
dell’Autorità Giudiziaria, trasmette il profilo del DNA e l’elettroferogramma, ai sensi
dell’articolo 6, commi 7, 8 e 9, del Regolamento, unitamente alle seguenti informazioni:
- codice dell’ente (art. 2, comma 1, lettera l), del Regolamento);
- codice del laboratorio (art. 2, comma 1, lettera m), del Regolamento);
- codice del reperto biologico / persone scomparse o dei loro consanguinei/ cadaveri e
resti cadaverici non identificati (art. 2, comma 1, lettera p), del Regolamento);
- tipologia dell’Ufficio dell’Autorità Giudiziaria che ha conferito l’incarico di tipizzazione
del DNA (ad esempio: “Procura della Repubblica”, “Giudice per le indagini preliminari”,
“Corte di Assise”, ecc.);

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