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LA GENDARMERIA REALE NAPOLETANA
h. Il servizio in guerra (art. 63 e 163-169)
il ministro della guerra era incaricato di emanare il regolamento sul servi-
zio di gendarmeria in campagna e determinare la composizione dei distacca-
menti destinati al mantenimento dell’ordine e della polizia nei campi e negli
accantonamenti (art. 163, 165, 169), nonché alla custodia dei depositi dei diser-
tori e alla guardia degli ostaggi e dei depositi dei prigionieri di guerra o di stato
(art. 63). i distaccamenti erano proporzionati alla forza delle armate, presi dalle
diverse legioni e province e tenuti sempre completi, rimpiazzando le perdite
con uomini della stessa compagnia, in modo da assicurare il servizio interno del
regno durante la loro assenza.
terminata la guerra, il personale riprendeva gli impieghi avuti in preceden-
za o i nuovi cui fosse stato nominato durante la guerra.
2. L’ordinamento del corpo
a. L’organizzazione territoriale (art. 9-11)
La legge prevedeva 290 brigate (130 a cavallo e 160 a piedi) di 6 uomini,
inclusi il comandante (un terzo marescialli d’alloggio e due terzi brigadieri) e un
gendarme distaccato a formare 12 riserve provinciali, per un totale di 1.740
teste di cui 780 montate, inquadrate da 78 ufficiali in 45 tenenze (33) e sottote-
nenze (12), riunite a loro volta in 12 compagnie provinciali. Le compagnie
erano riunite a coppie in squadroni e questi in 3 legioni, ognuna per quattro
province (art. 5-8). ogni compagnia aveva un proprio stendardo e un proprio
consiglio d’amministrazione, un quartiermastro sottotenente con funzioni di
segretario cancelliere e portastendardo e un gendarme trombettiere tratto dalla
riserva di compagnia (art. 9-11). [Da notare che, secondo il sistema francese, dal
maresciallo dipendevano in realtà tre brigate, la propria e due limitrofe coman-
date da brigadieri. Secondo radet, una brigata di 5 uomini era sufficiente per
controllare un’area media di 150 km quadrati: 290 brigate potevano dunque
controllare 43.500 kmq, pari al 60 per cento della superficie del regno.]
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