Page 254 - Rassegna 2017-1_4
P. 254
TRIBUNA DI STORIA MILITARE
d) la repressione dei delitti;
e) il rispetto delle persone e delle proprietà” (art. 1).
il corpo era “specialmente destinato alla sicurezza delle campagne e delle
strade” (art. 4), “essenzialmente” mediante la “vigilanza continua e repressiva”
(art. 2) e con l’eventuale concorso (“dovere di assistenza”) “di ogni altra forza
armata” per “far cessare qualunque resistenza all’esecuzione della legge” (art.
3).
b. Il servizio ordinario delle brigate (art. 113)
“funzioni essenziali e ordinarie” delle brigate erano (art. 113):
- pubblica sicurezza:
• pattugliamento dei paesi (n. 1);
• presenza alle “grandi riunioni di gente, come fiere, mercati, feste e altre
pubbliche funzioni, per essere pronti a prevenire e sedare disordini” (n. 14);
• scioglimento, “colla prudenza, e se occorre, con la forza”, di “qualun-
que attruppamento”, anche non armato, proibito dalla legge o pericoloso per la
pubblica quiete (n. 7);
• tutela degli esattori delle rendite dello stato e degli esecutori di giustizia
(n. 9);
• tutela della libera circolazione delle sussistenze e arresto d’autorità dei
perturbatori (n. 10) nonché dei perturbatori della pubblica quiete (n. 5), deva-
statori di boschi o seminati (n. 6) e fanatici ed eccitatori di disordini e turbative
del culto (n. 11);
• verbalizzazione delle contravvenzioni al regolamento di polizia, dando-
ne avviso alle autorità competenti ad ordinarne l’arresto (n. 20);
• vigilanza su “mendicanti, vagabondi e altri oziosi non garantiti da alcu-
no” e segnalati dall’autorità civile (n. 12);
- polizia militare:
• arresto di disertori e militari assenti senza permesso o trovati fuori del-
l’itinerario stabilito nel loro foglio di marcia (n. 16);
• controllo sul raggiungimento dei loro corpi e sedi da parte di militari
isolati o rimasti indietro durante le marce (n. 17-18) e sui militari in permesso
252

