Page 255 - Rassegna 2017-1_4
P. 255
LA GENDARMERIA REALE NAPOLETANA
o in congedo, tenuti ad esibirlo, entro tre giorni dal loro arrivo nel luogo di sog-
giorno, all’ufficiale di gendarmeria competente (n. 17);
• traduzione alle autorità competenti dei forestieri trovati senza passapor-
to o in luoghi non conformi a quelli indicati nel passaporto (n. 19);
- polizia giudiziaria:
• raccolta e comunicazione alle autorità di notizie e indizi sui delitti pub-
blici (n. 2);
• verbalizzazione del rinvenimento di cadaveri nelle strade, campagne e
acque nonché di incendi, assassinii e altri delitti, dandone avviso all’ufficiale di
gendarmeria più vicino, tenuto a compiere sopralluogo e dare le opportune
disposizioni (n. 13);
• coordinamento con le autorità giudiziarie e di polizia per la ricerca e l’ar-
resto dei malfattori (n. 3);
• traduzione e sorveglianza dei carcerati e condannati (n. 15);
• arresto d’autorità nei casi di flagranza o di pubblica indicazione del reo
(“per pubblico clamore”) (n. 4), nonché di briganti, ladri di strada (n. 5) e contrab-
bandieri colti sul fatto (n. 6) e di persone sorprese nell’atto di commettere attentati
contro le persone o danneggiare le proprietà del principe o di privati (n. 8).
c. Servizi straordinari a richiesta delle autorità civili (art. 119-133)
Le brigate erano tenute, nei limiti della propria giurisdizione e su legale
richiesta, a “prestare il braccio forte” all’autorità giudiziaria e amministrativa,
tuttavia solo per i servizi d’istituto, registrando i servizi straordinari in un appo-
sito “libretto” (art. 119, 120, 125 e 158). nelle esecuzioni di giustizia erano
impiegate unicamente per mantenere l’ordine pubblico, prevenire ammutina-
menti e garantire gli ufficiali di giustizia contro ogni resistenza o insulto. inoltre
l’autorità civile richiedente non poteva ingerirsi nelle operazioni militari, poste
sotto l’esclusiva responsabilità del comandante, salva la facoltà di chiederne rap-
porto e ottenere dal capitano le informazioni ricavate dal verbale di brigata,
segnalando ai superiori le eventuali negligenze (art. 121-124). Le richieste dove-
vano essere formulate per iscritto: in difetto, la loro esecuzione era punita come
mancanza disciplinare (art. 129).
253

