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TRIBUNA DI STORIA MILITARE
f. Assistenza alla forza pubblica e uso delle armi (art. 170-72)
Gli astanti erano tenuti a prestare manforte qualora richiesti dagli individui
di gendarmeria, in caso di attacco o minaccia nell’esercizio delle proprie funzio-
ni, pronunziando ad alta voce la formula “da parte del re; forza alle leggi”. il
comandante ordinava l’arresto immediato dei rei di oltraggio o resistenza alla
forza pubblica, ma con mandato scritto, nominativo, motivato e firmato e con
sollecita informazione dell’autorità civile. L’uso delle armi era consentito solo
per difesa personale o quando non fosse altrimenti possibile difendere i posti
occupati, custodire le persone in consegna o vincere la resistenza all’esecuzione
della legge, delle sentenze e degli ordini di giustizia e polizia (art. 170-172). era
severamente punito l’uso dell’uniforme da parte di estranei, aggravato dall’uso
di distintivi di servizio (“ciappe”) o armi (art. 85).
g. Responsabilità e giurisdizione penale (art. 68-69, 92-93 e 145-149)
Gli individui del corpo rispondevano penalmente degli arresti compiuti
fuori dei casi previsti dalla legge o in mancanza di mandati d’arresto o accompa-
gnamento emessi nelle forme legali dall’autorità legalmente competente, nonché
di atti arbitrari come la conduzione e ritenzione degli arrestati in luogo non desi-
gnato legalmente per casa d’arresto o di giustizia e la presentazione all’autorità
giudiziaria oltre il termine massimo di ventiquattrore. L’uso della forza doveva
essere commisurato non alla gravità del reato ma al grado di resistenza alla forza
pubblica ed era vietato il maltrattamento degli arrestati. tutti i “rigori non auto-
rizzati dalla legge”, come “sevizie, derisioni e offese” anche solo verbali, erano
definiti “atti d’inumanità e di barbarie” e puniti come tali (art. 145-149). erano
peraltro puniti con la perdita del grado, l’accettazione della “minima cosa” dal-
l’arrestato, direttamente o per mezzo di altra persona (art. 68) e il rilascio arbi-
trario (“di privata autorità”) di persone arrestate (art. 69). Gli appartenenti al
corpo erano giudicati dai tribunali militari e secondo il codice penale militare,
salvo i casi di correità con civili, giudicati dai tribunali ordinari secondo il codice
penale comune (art. 92). erano puniti come diserzione l’abbandono del posto
senza permesso e il rientro ritardato di oltre dieci giorni (art. 93).
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