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LA GENDARMERIA REALE NAPOLETANA
b) dare ordini e istruzioni;
c) assicurarsi “per mezzo delle autorità civili e de’ migliori cittadini, sul-
l’adempimento del servizio ed esatta corrispondenza coi fini dell’istituzione”.
L’esito della rivista era registrato nel libro disciplinare di compagnia e
annotato sul registro di ciascun ufficiale (con pagine numerate e siglate dal
colonnello), dandone conto al superiore gerarchico.
d. Il reclutamento (art. 12-18 e 35-41)
nella prima formazione il personale dei vari gradi era reclutato fra i pari-
grado dell’armata attiva con quattro anni di servizio nel grado per i gendarmi,
subalterni e capitani; due per i sottufficiali e sei per gli ufficiali superiori. Si
poteva tuttavia derogare, per i gendarmi, dal requisito del servizio militare. Per
questi ultimi si richiedevano inoltre l’età dai 23 ai 40 anni, saper leggere e scri-
vere, un certificato di buona condotta e la statura minima di 5 piedi e 3 pollici
(= m 1,70), aumentata a 5 e 4 (= m 1,73) per quelli a cavallo, che dovevano
avere inoltre almeno quattro anni di servizio in cavalleria.
Gli ufficiali erano nominati dal re su proposta del ministro incaricato di
procedere alla formazione del corpo, gli altri dal ministro su proposta del gene-
rale ispettore (art. 12-18).
Dopo la prima formazione l’età minima era elevata a 24 anni, la statura a
5 piedi e 4 pollici per i gendarmi a piedi e a 5 e 5 (= m 1,76) per quelli a cavallo
e a 5 anni, per questi ultimi, l’anzianità di servizio in cavalleria, richiedendosi
inoltre certificati di congedo e buona condotta rilasciati dai corpi di provenien-
za e dando precedenza agli ex-combattenti (art. 35-37).
Le ammissioni erano fatte a vacanza, tra i militari in congedo assoluto resi-
denti nella provincia e iscritti in un apposito registro di aspiranti tenuto dalla
compagnia, su una rosa di quattro candidati scelti dal capitano con l’indicazione
delle rispettive qualità: il caposquadrone ne depennava uno, il colonnello un
altro e il generale trasmetteva i due rimanenti al ministro, unitamente al suo rap-
porto (art. 39). in mancanza di aspiranti, le vacanze erano coperte con militari
di linea in possesso dei requisiti prescritti (art. 40), su contingenti reggimentali
determinati dal ministro a richiesta del generale (art. 41).
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