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TRIBUNA DI STORIA MILITARE

      Le richieste di scorte ai corrieri, conduttori di diligenze e procacci e altre
vetture per il trasporto di valori dello stato erano indirizzate esclusivamente ad
un ufficiale (art. 32), così come la richiesta del commissario di polizia di far assi-
stere una o più brigate a feste, fiere e spettacoli: l’assistenza doveva però con-
cludersi in giornata, a meno di precisi bisogni o nuova richiesta (art. 127).

      Le autorità civili non potevano impiegare la gendarmeria per la trasmissio-
ne dei loro dispacci, a meno che non fossero di rilevante gravità per lo stato
(art. 131).

      il rifiuto di assistenza alle autorità civili era punito dal consiglio di discipli-
na straordinario del corpo con l’arresto per non meno di un mese, senza pre-
giudizio di pene più gravi qualora il rifiuto avesse compromesso la sicurezza
interna del regno (art. 173).

      in caso d’urgenza, come di minaccia di comitive di briganti, il capitano
poteva riunire tutte o parte delle sue brigate per attaccarli e arrestarli, dandone
avviso all’autorità provinciale, nonché proseguire l’inseguimento nelle province
limitrofe, concertandosi però con le locali autorità civili e di gendarmeria. in
ogni altro caso, l’impiego fuori provincia doveva essere disposto dal colonnello
(art. 33, 126 e 128).

d. Servizi straordinari in concorso con altre truppe (art. 134-144)

      Gli ufficiali superiori e inferiori di gendarmeria erano tenuti ad informare
i comandanti militari dei rispettivi circondari di tutto quel che poteva turbare la
pubblica tranquillità, con gli opportuni dettagli per ordinare i movimenti di
truppe (art. 143). inoltre gli ufficiali del corpo dipendevano dal comando mili-
tare provinciale anche per il servizio di polizia nelle piazze, ma gli rendevano
conto soltanto del servizio militare e di sicurezza interna della piazza e non del
servizio d’istituto (art. 142). Per l’esecuzione dei servizi straordinari i comandi
di gendarmeria (inclusi quelli di brigata) potevano richiedere a quelli militari
(per iscritto e allegando copia della richiesta della autorità civile) le truppe attive
necessarie; il concorso delle truppe provinciali e locali doveva invece essere
richiesto all’autorità civile, che non poteva negarlo “sotto alcun pretesto” (artt.
136, 138, 139 e 141).

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