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LA GENDARMERIA REALE NAPOLETANA

      in caso di operazioni combinate, la gendarmeria aveva la precedenza (ala
destra e testa di colonna) su tutti i corpi attivi tranne la guardia reale. a parità
di grado il comando spettava all’ufficiale di gendarmeria, altrimenti al superiore
di altro corpo, il quale era però tenuto a conformarsi alle richieste scritte del-
l’inferiore di gendarmeria e non poteva ingerirsi nel servizio d’istituto della gen-
darmeria né distogliere i gendarmi dalle loro funzioni (art. 134-136).

e. Modalità per l’espletamento del servizio d’istituto

      Per l’espletamento del servizio ordinario, le autorità civili erano tenute a
fornire alla gendarmeria contrassegni e filiazioni di briganti, ladri, assassini e
perturbatori della pubblica quiete (art. 115) e gli esercenti di alberghi, taverne e
“altre case aperte al pubblico” ad esibire, a richiesta anche notturna, note e regi-
stri (art. 116-117).

      il comandante di brigata era tenuto a registrare l’attività quotidiana nel
libro di servizio (art. 114) e a trasmettere, entro ventiquattrore, i verbali
(redatti su carta semplice) all’autorità giudiziaria, di polizia o militare, e in
copia al capitano per la compilazione del rapporto quindicinale di compagnia
(art. 118 e 133).

      tutti gli ufficiali e i comandanti di brigata erano tenuti a rendere conto alle
autorità locali, direttamente e senza ritardo, di tutti gli avvenimenti e gli elemen-
ti suscettibili di compromettere la pubblica quiete e la sicurezza delle persone e
delle proprietà (art. 25), limitando la trasmissione via ordinanza ai soli casi
urgenti (art. 31).

      i comandanti delle brigate limitrofe notavano e controfirmavano sui
rispettivi libretti dei servizi straordinari ora e luogo di corrispondenza delle
rispettive pattuglie secondo i giri di perlustrazione prestabiliti, e concertavano
le operazioni relative alla ricerca dei malfattori e ai servizi “di brigata in brigata”
(recapito di ordini e dispacci alla residenza degli ufficiali, traduzione degli arre-
stati, trasmissione degli “avvisi ricevuti sopra la pubblica sicurezza”).

      in base alla natura del servizio il libretto dei servizi straordinari doveva
essere vistato anche dal commissario di polizia o dall’autorità civile richiedente
(art. 150 e 158).

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