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LA GENDARMERIA REALE NAPOLETANA
Appendice
La legge n. 120 del 24 luglio 1806
INDICE DEI TITOLI
i Creazione ed istituzione di una gendarmeria reale (art. 1-4).
ii Composizione e formazione (5-11).
iii formazione (12-18).
iV Delle funzioni del generale, e degli ufficiali (19-34).
V ammissione ed avanzamento dopo la prima formazione (35-48).
Vi Soldo, trattamento, ed indennizzazione. §. i trattamento, ed indennizzazione degli uffi-
ziali (51-59). §. ii Soldo, ed indennizzazione de’ bassi uffiziali e gendarmi (60-70).
Viii §. i Stabilimento de’ fondi di compagnia, di foraggio e di soccorso straordinario (71-
77). §. ii amministrazione (78-88).
iX Delle caserme (89-91).
X Disciplina (92-101).
Xi De’ congedi (102-110).
Xii trattamento degli uffiziali, bassi uffiziali, e gendarmi negli ospedali (111-112).
Xiii Dettaglio delle funzioni della gendarmeria reale (113-118).
XiV Servizio straordinario (119-124).
XV rapporti della gendarmeria reale colle differenti autorità civili (125-132).
XVi Del rapporto della gendarmeria reale con la forza armata, e con le autorità militari (133-144).
XVii De’ mezzi di assicurare la libertà dei cittadini contro gli arresti illegali, ed altri atti arbi-
trarj (145-149).
XViii funzioni degli uffiziali di ogni grado (150-158).
XiX ritiri e pensioni (159-162).
XX Servizio della gendarmeria reale in tempo di guerra (163-169).
XXi disposizioni generali (170-180).
1. Il servizio d’istituto
a. Compiti della gendarmeria (titolo I e art. 130 e133)
Pur appartenendo all’armata di terra (art. 133), la gendarmeria era “addetta a
secondare le vedute della polizia” e impiegata in servizi “puramente militari” solo
in caso di bisogno (art. 130). Suo compito era di “assicurare, all’interno del regno:
a) il mantenimento dell’ordine;
b) l’esecuzione delle leggi;
c) la ricerca degli accusati;
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