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TRIBUNA DI STORIA MILITARE

nuti) e in parte a trasferimenti nella forza armata di dogana e nella “parte attiva”
della “classe armata” delle legioni provinciali, di cui abbiamo notizia, come
vedremo, da una circolare ministeriale del 5 gennaio 1811. il 15 gennaio 1811,
rispondendo ad una richiesta del ministro delle finanze, l’intendente del molise
dichiarava che dei 98 uomini (inclusi 4 ufficiali e 4 a cavallo) della compagnia
ausiliaria di Campobasso appena 60 potevano essere recuperati per il servizio
di finanza, mentre 38 erano «incapaci per alcun servizio».

i. Le compagnie provinciali di fanteria (D. N. 624 del 4 maggio 1810)

      Con decreto del 4 maggio 1810 furono istituite 14 compagnie accasermate
di “fanteria” provinciale, da attivare entro il 1° gennaio 1811, con funzioni ana-
loghe a quelle dipartimentali di riserva istituite in francia e nel regno d’italia
(dove erano dette anche “guardie prefettizie”). Destinate alla guardia di edifici
pubblici (in particolare palazzi dell’intendenza, archivi provinciali, case di cor-
rezione e di forza, orfanotrofi) e alla protezione di esazioni fiscali e operazioni
di leva, le compagnie erano poste agli ordini dell’intendente, con gli stessi poteri
del colonnello di fanteria e direttamente subordinato ai singoli ministri (della
guerra, della polizia e della giustizia) per l’esecuzione dei loro ordini e per i rap-
porti con le rispettive autorità periferiche relativi all’impiego delle compagnie.

      erano inoltre poste sotto l’ispezione del colonnello di gendarmeria, al
quale i capitani provinciali indirizzavano le situazioni settimanali delle loro
compagnie e che era incaricato di passarle in rivista, farle manovrare ed esami-
narne la contabilità, facendone rapporto al generale comandante dell’arma.
non poteva tuttavia, “sotto alcun pretesto, dare verun ordine alle compagnie né
farle sortire dalle città ove staranno stazionate per ispezionarle” ed era tenuto a
“far dare gli ordini dall’intendente di far prendere le armi alla compagnia per
farne l’ispezione e di riunire il consiglio per esaminarne la contabilità”.

      Le autorità militari non potevano ingerirsi nel servizio, disciplina, polizia
e amministrazione delle compagnie se non su ordine del re o richiesta dell’in-
tendente. Salvo che nelle città in stato d’assedio e nelle piazze di frontiera in
tempo di guerra, l’intendente poteva inoltre rifiutare la richiesta del comandante
militare di adibire la compagnia al servizio di piazza, dandone immediatamente

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