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LA GENDARMERIA REALE NAPOLETANA
304 del 30 dicembre confermò nelle loro funzioni i soldati di campagna addetti
al servizio dei tribunali civili e criminali delle province e i torrieri e cavallari e
ogni altro impiegato alla custodia delle spiagge, confermando inoltre, provviso-
riamente, le contribuzioni pagate dalle università per soldo e mantenimento, in
deduzione dei loro contributi (circolare dell’intendente di Bari ai sindaci). Una
circolare dell’intendente del Principato Citra, del 20 febbraio 1807, chiedeva
notizie sui torrieri e cavallari e disponeva di lasciare le armi ai soldati di campa-
gna della provincia. norme circa il pagamento degli armigeri stabiliti presso
sottointendenze, tribunali e corti furono emanate con circolare del 7 marzo del
ministro delle finanze. (nel settembre 1808, nell’abruzzo Ultra i, troviamo
ancora i cavallari incaricati del cordone sanitario contro la peste d’anatolia).
c. I “cacciatori calabresi” (decreto n. 106 del 16 aprile 1807)
Solo a Cosenza, grazie a masséna, era stato possibile formare una (non 2)
compagnia di armigeri “cacciatori”. Succeduto al maresciallo nel comando della
Calabria, il 3 marzo 1807 il generale reynier riordinò la compagnia su 4 sezioni
territoriali di 27 uomini e una squadriglia di 9 éclaireurs a cavallo, in tutto 120
teste (capitano, 3 tenenti, sergente maggiore, trombettiere, 4 sergenti, 8 capora-
li, 94 cacciatori a piedi e 8 a cavallo) e ne istituì un’altra identica in Calabria
Ultra, dislocando le sezioni a Cosenza, Paola, Castrovillari, rossano e
monteleone, Catanzaro, Gerace e Palmi. equivalenti alle tenenze di gendarme-
ria, le sezioni erano a loro volta articolate in tre squadriglie (una comandata da
un sergente e le altre da caporali) di 9 uomini, equivalenti alle brigate. Un com-
plesso di 24 squadriglie a piedi e 2 a cavallo dislocate sul territorio in propor-
zione media di una per 10.000 abitanti. il provvedimento fu poi ratificato con
decreto n. 106 del 16 aprile, che, riservando al re la nomina degli 8 ufficiali,
delegava a reynier quella dei 10 sottufficiali e stabiliva l’uniforme e il soldo,
inclusivo di viveri e foraggio, in misura di 30 e 20 ducati mensili per gli ufficiali,
16 e 14 per i sottufficiali e 7:50, 7 e 12 per i caporali e i cacciatori a piedi e a
cavallo, per un importo annuo di 24.048. Da notare che gli ufficiali percepivano
poco più della metà dei parigrado di gendarmeria, i sergenti poco più di un bri-
gadiere a piedi e gli altri il 60 per cento dei parigrado a piedi e a cavallo.
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