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TRIBUNA DI STORIA MILITARE

e. L’avanzamento (art. 43-48)

      L’avanzamento a brigadiere era per anzianità, salvo casi di “servigi distinti
e azioni luminose”; quello a maresciallo un terzo ad anzianità (tra i quattro bri-
gadieri più anziani dello squadrone) e due terzi a scelta del generale approvata
dal ministro. Due terzi dei posti di ufficiale erano riservati ai militari del corpo
e un terzo agli ufficiali di linea di grado uguale o superiore a quello da ricoprire.
Le nomine riservate ai militari del corpo erano fatte dal re su una rosa di quattro
candidati, due scelti dell’ispettore e due aggiunti dal ministro in ordine di anzia-
nità, mentre gli “esterni” erano nominati su proposta esclusiva del ministro. Un
sesto dei quartiermastri poteva avanzare sino a capitano conservando le proprie
funzioni, con facoltà di preferire il comando di compagnia.

f. Il trattamento

      La gendarmeria godeva di un soldo maggiore delle altre armi, dai 123
ducati annui del gendarme a piedi ai 1.591 del colonnello (art. 60, 61), per un
totale di 465.378. non si trattava però di un trattamento di particolare favore,
ma solo di un diverso criterio di amministrazione, imposto dalla capillare dislo-
cazione sul territorio che rendeva troppo onerose le somministrazioni in natura.
il maggior soldo compensava infatti la mancanza delle razioni di pane, foraggio
e viveri in natura e i maggiori oneri gravanti sui sottufficiali e gendarmi, tenuti
a versare al fondo di compagnia un deposito di 23 ducati per rinnovo e rimpiaz-
zo degli oggetti di equipaggiamento, armamento e vestiario forniti dall’erario.
Quelli a cavallo erano tenuti inoltre a provvedersi di un cavallo atto al servizio
e di altezza, età e qualità da determinarsi con successivo regolamento, nonché
ad un ulteriore deposito di 45 ducati per riparare le perdite future e ad una rite-
nuta di 83 (in rate mensili di circa 6:91) per il foraggio e ad altra di 4 per ferra-
tura e medicinali (art. 42, 71, 75, 76).

      i cavalli erano nutriti in comune per appalto annuale stipulato dal coman-
dante di brigata, approvato dal consiglio d’amministrazione e controllato dal
comandante di tenenza circa la maggiore economia e la conformità del prezzo
a quello locale e delle forniture alla qualità e quantità convenute (art. 72, 73). La

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