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TRIBUNA DI STORIA MILITARE
g. Congedi (art. 102-110) e ritiri (art. 159-162)
non potevano essere concessi congedi di durata superiore a sei mesi.
Congedi mensili retribuiti potevano essere accordati dal ministro, su rapporto
del generale, agli ufficiali, e dal generale ai sottufficiali e gendarmi, soggetti que-
sti ultimi a ritenuta di grana 10, 14 e 16 al giorno e al divieto di condurre con
sé il cavallo di servizio. i congedi potevano essere prorogati, “per precise circo-
stanze”, fino al doppio del tempo inizialmente accordato. il sovrano poteva
concedere pensioni di ritiro - a domanda e su menzione dei meritevoli nel rap-
porto annuale del generale - al personale ultrasessantenne o inabile al servizio
per infermità o ferite ricevute nell’esercizio delle proprie funzioni. in alternati-
va, questi ultimi potevano chiedere l’ammissione nei reali veterani.
h. Cassa e amministrazione di compagnia (art. 78-83 e 86)
La cassa di compagnia era custodita in casa del quartiermastro, depositario
di una delle chiavi e responsabile in solido col capitano e il tenente di residenza
nel capoluogo, depositari delle altre due chiavi, dei fondi depositati. il quartier-
mastro teneva registro del dare e avere dei militari e ne annotava i conti nei
libretti individuali, comunicando loro il consuntivo annuale, contro il quale era
ammesso il ricorso al consiglio d’amministrazione. il consiglio era formato dai
tre ufficiali depositari della cassa e da un maresciallo, un brigadiere e un gendar-
me (scelto dal colonnello, di preferenza fra quelli della riserva provinciale). il
consiglio si riuniva mensilmente nel capoluogo (in presenza del caposquadrone,
che a sua discrezione poteva assumerne la presidenza), per esaminare i conti del
quartiermastro, che ne era segretario. i membri erano responsabili in solido
delle decisioni, con facoltà dei dissenzienti di far verbalizzare i loro pareri. La
contabilità era riveduta ed esaminata trimestralmente dal caposquadrone e dal
commissario di guerra e annualmente dal colonnello.
i. Il consiglio straordinario di disciplina (art. 94-101)
Le mancanze previste dal regolamento di disciplina militare erano deferite
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