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LA GENDARMERIA REALE NAPOLETANA
perdita del cavallo per causa di servizio era indennizzata con 80 ducati (art. 88),
ma la vendita o permuta non autorizzata dai superiori era punita con l’appieda-
mento o la privazione dell’impiego (art. 87). i militari in ritiro conservavano di
diritto il cavallo e l’uniforme, inclusi i bottoni: il capitano e il tenente potevano
accordare tale beneficio anche a quelli trasferiti o congedati, tenuti comunque a
riconsegnare non solo lacci, ciappe e spalletta ma anche i bottoni. in alternativa
era loro rimborsato il controvalore, su stima peritale (con pari diritto per gli
eredi dei militari deceduti in servizio) (art. 84, 85).
il totale delle ritenute annue per perdite fisse, rimpiazzi e debiti contratti,
non poteva tuttavia superare il massimo di 132 ducati, in modo da garantire un
soldo non inferiore a 98, 123 e 134 per i gendarmi a piedi e 114, 164 e 186 per
quelli a cavallo. anche tali cifre potevano tuttavia essere gravate dalle ritenute
per giorni di degenza in ospedale (14, 17 e 20 grana, con aumento punitivo di
un terzo “per li bassi uffiziali e gendarmi infetti da’ morbi venerei”), per i con-
gedi mensili (10, 14 e 16 grana) e la durata delle punizioni disciplinari (11
grana). Sul soldo degli ufficiali si applicava la consueta ritenuta del 2 e mezzo
per cento per il fondo pensionistico, mentre le ritenute per le degenze in ospe-
dale erano di 28, 34, 45 e 68 grana, senza aumenti per venerei.
il costo annuo della gendarmeria includeva inoltre 816 ducati per spese di
segreteria (68 per ogni quartiermastro), 5.436 d’indennità per le riviste e altri
oneri d’importo totale non prevedibile, come:
- le spese per i viaggi fuori del circondario - per alloggio, viveri e foraggio
in natura e indennità diaria (dai 7 grana al giorno del gendarme a piedi al ducato
e 14 grana del colonnello, aumentata per i servizi fuori del regno e per la custo-
dia di disertori, ostaggi e prigionieri presso le armate), con facoltà del consiglio
d’amministrazione di assegnarla alle mogli dei gendarmi (art. 61-64);
- i premi di 3 ducati per l’arresto di disertori, a carico del corpo d’appartenenza (art. 67);
- le marche distintive, alte paghe e altri privilegi spettanti in genere ai militari (art. 70).
Per il servizio in guerra era prevista una maggiorazione di soldo da deter-
minarsi (art. 167); in compenso era stabilita una ritenuta di 22 grana per rim-
borso di ciascuna razione di foraggio somministrata in natura dai magazzini
dell’armata (art. 65). in mancanza di edifici militari, le caserme erano in case
affittate e mantenute a carico della provincia (art. 89-91).
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