Page 265 - Rassegna 2017-1_4
P. 265

LA GENDARMERIA REALE NAPOLETANA

ai consigli di disciplina straordinari, istituiti dal generale su richiesta del colon-
nello, composti dal caposquadrone (se presente), dal capitano, dal tenente (o, in
mancanza, dal sottotenente) e da un maresciallo e integrati da un brigadiere se
il reo era solo gendarme. Le decisioni erano rimesse senza dilazione al generale
che ne dava conto al ministro per gli opportuni provvedimenti. Per la durata
delle punizioni disciplinari si applicava una ritenuta sul soldo di 11 grana al gior-
no, mentre la sospensione dalle funzioni per un tempo superiore a tre mesi
comportava la privazione degli averi, salvo recupero di una somma pari agli
averi di riforma spettanti al proprio grado in caso di reintegro o reimmissione
nelle funzioni.

                                                                                     263
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270