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SENTENZA ANNOTATA

[1] - L’art. 866 del codice dell’ordinamento militare (cod. ord. mil.) disciplina l’ipotesi di perdita del grado a
       seguito di applicazione di pene accessorie, comuni e militari, conseguenti a una condanna penale non
       condizionalmente sospesa. In particolare, sono prese in considerazione dalla norma la pena accesso-
       ria militare della rimozione, di cui all’art. 29 c.p.m.p., e la pena accessoria dell’interdizione temporanea
       dai pubblici uffici, di cui agli artt. 29 e 31 c.p. (che in base alla sentenza annotata non può più costituire
       condizione legittimante l’applicazione della perdita del grado a seguito di condanna penale). La rimo-
       zione è perpetua e priva il militare condannato del grado rivestito facendolo discendere alla condizione
       di soldato semplice. Per gli appartenenti all’Arma dei carabinieri, la perdita del grado per rimozione, ai
       sensi dell’art. 861, co. 4, cod. ord. mil., comporta l’iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa
       dell’Esercito, senza alcun grado. Si tenga presente che la rimozione può conseguire anche alla con-
       danna per delitti previsti dalla legge penale comune, ai sensi dell’art. 33 c.p.m.p. Qualsiasi ipotesi di
       perdita del grado, ai sensi dell’art. 923, co. 1, lett. i), cod. ord. mil., comporta la cessazione dal servizio.
       L’ordinamento prevede, inoltre, varie ipotesi di reintegrazione nel grado, tra le quali anche quella a
       seguito di perdita del grado per condanna, di cui all’art. 872 cod. ord. mil. L’eventuale reintegrazione
       nel grado non può mai comportare la riammissione in servizio, prevista - peraltro - nelle limitate ipotesi
       contemplate dagli artt. 961 e 962 cod. ord. mil.

[2] - L’interdizione perpetua dai pubblici uffici, di cui agli artt. 28 e 29 c.p., così come la pena accessoria mili-
       tare della degradazione, di cui all’art. 28 c.p.m.p., e la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di
       lavoro o di impiego, di cui all’art. 32-quinquies c.p., aggiunto dall’art. 5, l. 27 marzo 2001, n. 97, modi-
       ficato dall’art. 1, co. 75, lett. b), l. 6 novembre 2012, n. 190 e, poi, dall’art. 1, l. 27 maggio 2015, n. 69,
       costituiscono ipotesi di perdita dello stato di militare, ai sensi dell’art. 622 cod. ord. mil. La perdita dello
       stato di militare è causa di cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 923, co. 1, lett. m), cod. ord. mil. Si
       tenga presente che la degradazione può conseguire anche alla condanna per delitti previsti dalla legge
       penale comune, ai sensi dell’art. 33 c.p.m.p.; qualsiasi condanna che importi l’interdizione perpetua dai
       pubblici uffici, comporta anche l’applicazione della degradazione per i militari in servizio o in congedo.
       L’ipotesi di perdita dello stato di militare rimane ben distinta dall’ipotesi di perdita del grado, anche se
       ambedue comportano automaticamente la cessazione dal servizio.

[3] - In tema di sanzione disciplinare della destituzione di diritto per il personale dell’Amministrazione di pub-
       blica sicurezza, di cui all’art. 8, co. 1, lett. c), d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, si segnala l’analoga fatti-
       specie di cui all’art. 863, co. 1, lett. e), cod. ord. mil., per il personale militare. L’applicazione di una
       misura di sicurezza definitiva comporta per quest’ultimo personale le dimissioni d’autorità, di cui all’art.
       863 cod. ord. mil., che costituiscono ulteriore causa di perdita del grado, ai sensi dell’art. 861, co. 1,
       lett. b), cod. ord. mil., quindi di cessazione dal servizio, ai sensi dell’art. 923, co. 1, lett. i), cod. ord. mil.
       Le dimissioni d’autorità sono adottate dal Ministro, sentito il parere della Corte militare d’appello, a
       seguito di sottoposizione a misure di sicurezza personali, previste dall’art. 215 c.p., se il militare è pro-
       sciolto dal giudice penale, ovvero se il militare, condannato, è ricoverato, a causa di infermità psichica,
       in una casa di cura o di custodia. Se il militare, prosciolto, è ricoverato in un ospedale psichiatrico giu-
       diziario, ai sensi dell’art. 222 c.p., e se il militare, condannato, è ricoverato per infermità psichica in una
       casa di cura o di custodia, ai sensi dell’art. 219 c.p., la decisione è presa quando il militare ne è dimes-
       so. Alla medesima disciplina legislativa sono soggette le misure di prevenzione, la cui applicazione, ai
       sensi dell’art. 863, co. 1, lett. e) cod. ord. mil., comporta per il personale militare le dimissioni d’autorità
       con tutte le conseguenze previste per le misure di sicurezza sopra descritte.

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