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SENTENZA ANNOTATA

nell’ambito dell’amministrazione della pubblica sicurezza, della persona sottoposta a
misura di sicurezza personale.
L’interdizione temporanea dai pubblici uffici - di cui si tratta nel caso sottoposto all’at-
tuale giudizio della Corte costituzionale - non è, invece, una misura di sicurezza che si
applica esclusivamente a persone socialmente pericolose, ma è soltanto una pena
accessoria.
6.4. Una presunzione assoluta (nella specie di incompatibilità con il rapporto di servi-
zio) deve poi essere rispettosa dei canoni esplicitati dalla Corte in proposito.
Secondo la costante giurisprudenza costituzionale, infatti, «le presunzioni assolute,
specie quando limitano un diritto fondamentale della persona, violano il principio di
eguaglianza, se sono arbitrarie e irrazionali, cioè se non rispondono a dati di esperien-
za generalizzati, riassunti nella formula dell’id quod plerumque accidit», con la conse-
guenza che «l’irragionevolezza della presunzione assoluta si può cogliere tutte le volte
in cui sia “agevole” formulare ipotesi di accadimenti reali contrari alla generalizzazione
posta a base della presunzione stessa» (ex multis, sentenze n. 185 del 2015, n. 232 e
n. 213 del 2013, n. 182 e n. 164 del 2011, n. 265 e n. 139 del 2010). Tali principi sono
violati dalle disposizioni sottoposte allo scrutinio della Corte nel giudizio in esame.
Nella specie, proprio in uno dei procedimenti a quibus (r.o. n. 78 del 2016), si rinviene
una chiara esemplificazione di un accadimento reale che smentisce la generalizzazio-
ne legislativa. Si tratta, segnatamente, di un militare condannato alla pena detentiva di
mesi due e giorni venti di reclusione per abuso lieve d’ufficio. Nel caso di specie, il con-
dannato, agendo nella sua qualità di pubblico ufficiale, ha procurato intenzionalmente
a un terzo (conducente di un’auto) un indebito vantaggio, consistente nella mancata
elevazione del verbale di contravvenzione stradale, per non avere questi indossato la
cintura di sicurezza. Nella sentenza definitiva di condanna, con la quale la pena deten-
tiva è stata sostituita con quella pecuniaria, sono stati evidenziati gli elementi di tenuità
del fatto e lieve offensività in concreto, che contrastano con l’abnormità delle conse-
guenze derivanti dall’applicazione della massima sanzione disciplinare, basata sulla
mera presunzione di pericolosità o indegnità del pubblico ufficiale.
Dunque, a causa dell’ampiezza dei presupposti a cui viene collegata l’automatica ces-
sazione dal servizio, le disposizioni impugnate non possono validamente fondare, in
tutti i casi in esse ricompresi, una presunzione assoluta di inidoneità o indegnità morale
o, tanto meno, di pericolosità dell’interessato, tale da giustificare una sanzione discipli-
nare così grave come la perdita del grado con conseguente cessazione dal servizio.
L’automatica interruzione del rapporto di impiego è, infatti, suscettibile di essere appli-
cata a una troppo ampia generalità di casi, rispetto ai quali è agevole formulare ipotesi
in cui essa non rappresenta una misura proporzionata rispetto allo scopo perseguito.
Di qui, l’irragionevolezza delle disposizioni oggetto di giudizio, e la conseguente viola-
zione dell’art. 3 Cost. sotto questo profilo.
6.5. La disciplina censurata viola anche il principio di uguaglianza, in quanto sottopone
a un ingiustificato trattamento deteriore l’appartenente all’Arma dei carabinieri rispetto
ai dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche.
Per questi ultimi, infatti, il legislatore aveva disposto il radicale divieto di «destituzioni
di diritto» per condanna penale, in virtù dell’art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19

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