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SENTENZA ANNOTATA
4. Sempre in via preliminare, deve osservarsi, che la costituzione della parte privata
D.M. è pienamente ammissibile, in quanto si tratta di parte nel giudizio a quo.
5. Non sono state eccepite, né risultano, cause di inammissibilità delle sollevate que-
stioni, dovendosi escludere che le ordinanze introduttive del presente giudizio soffrano
delle medesime carenze che hanno indotto questa Corte, con la sentenza n. 276 del
2013, a dichiarare inammissibile analoga questione sollevata sul solo art. 866 del d.lgs.
n. 66 del 2010, per incompleta ricostruzione del quadro normativo e insufficienza di
motivazione. Invero, entrambi i Tribunali rimettenti si sono confrontati con la preceden-
te sentenza di inammissibilità e hanno colmato le numerose lacune che avevano allora
indotto questa Corte a ritenere che la questione di legittimità non fosse sufficientemen-
te precisata nei suoi termini essenziali, né fosse sufficientemente sorretta da un ade-
guato iter argomentativo, alla luce della complessità del quadro normativo in cui la
disposizione censurata doveva essere collocata.
Non così nel caso oggi all’esame della Corte. I giudici rimettenti hanno ricostruito con
completezza il quadro normativo di riferimento, anche alla luce delle più recenti evolu-
zioni legislative, hanno dato adeguato conto della giurisprudenza costituzionale e
comune sul tema, si sono fatti carico delle necessarie precisazioni in ordine alle pecu-
liarità delle funzioni dell’Arma dei carabinieri, attinenti alla pubblica sicurezza e all’or-
dine pubblico, e hanno precisato l’oggetto della questione, individuandolo nelle dispo-
sizioni, congiuntamente interpretate, di cui agli art. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923
del citato d.lgs. n. 66 del 2010.
Al riguardo deve solo osservarsi che, in riferimento a quest’ultima disposizione, la cen-
sura non investe l’intero articolo, ma deve essere circoscritta al solo comma 1, lett. i).
Tra le numerose cause di cessazione del rapporto di impiego enumerate nell’intero
corpo dell’art. 923, viene in rilievo, nel presente giudizio, solo quella connessa alla
«perdita del grado», indicata appunto al comma 1, lett. i), come si evince inequivoca-
bilmente dalla puntuale motivazione delle due ordinanze di rimessione. Ad essa, dun-
que, deve limitarsi il giudizio di questa Corte.
6. Nel merito la questione è fondata in riferimento all’art. 3 Cost., sia per contrasto con
il fondamentale canone di ragionevolezza e proporzionalità, a cui tutte le leggi debbono
conformarsi, sia per violazione del principio di eguaglianza.
6.1. Le disposizioni impugnate prevedono un caso di automatica cessazione del rap-
porto di pubblico impiego, applicabile al personale militare.
Per effetto del congiunto operare delle disposizioni censurate - artt. 866, comma 1,
867, comma 3 e 923, comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010 - il militare che abbia
subito una condanna penale, non condizionalmente sospesa, per la quale è prevista la
pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici, cessa automatica-
mente e definitivamente dal servizio a partire dal passaggio in giudicato della sentenza
di condanna. Infatti, l’art. 923, comma 1, lettera i) stabilisce la cessazione dal servizio
del militare in caso di «perdita del grado». A sua volta, ai sensi dell’art. 866, comma 1,
la «perdita del grado» consegue, «senza giudizio disciplinare», alla condanna definiti-
va, non condizionalmente sospesa, per delitto non colposo che comporti l’interdizione
temporanea dai pubblici uffici. In proposito, l’art. 867, comma 3, precisa che la perdita
del grado decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.
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