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LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 866 CO. 1, 867 CO. 3 E 923 CO. 1,
LETT. I) DEL D.LGS. 66/2010 (CODICE ORDINAMENTO MILITARE)
(Modifiche in tema di circostanze, sospensione condizionale della pena e destituzione
dei pubblici dipendenti).
Successivamente sono intervenute altre disposizioni, tra le quali si deve ricordare l’art.
32-quinquies cod. pen., inserito dall’art. 5 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul
rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato
penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), modificato dall’art.
1, comma 75, lettera b), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la pre-
venzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazio-
ne) e, poi, dall’art. 1 della legge 27 maggio 2015, n. 69 (Disposizioni in materia di delitti
contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilan-
cio). La disposizione stabilisce che in casi tassativamente indicati si applica la cessa-
zione automatica del rapporto di impiego, peraltro non come sanzione disciplinare, ma
come pena accessoria. In particolare, si deve trattare di condanne per i delitti di cui agli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320
cod. pen., per i quali sia stata in concreto inflitta la pena della reclusione per un tempo
non inferiore a due anni. L’art. 32-quinquies cod. pen. ha, pertanto, una portata appli-
cativa ben circoscritta e delimitata da precisi requisiti qualitativi e quantitativi, che non
può in alcun modo essere assimilata all’ampiezza delle fattispecie che possono deter-
minare la cessazione del rapporto di servizio del personale militare ai sensi degli impu-
gnati artt. 866, 867 e 923 del Codice dell’ordinamento militare.
Per i casi non rientranti nel citato art. 32-quinquies cod. pen., l’art. 5, comma 4, della
legge n. 97 del 2001 prevede, invece, l’instaurazione di un apposito procedimento
disciplinare.
Anche tale disparità di trattamento non trova ragionevole giustificazione, considerato
che questa Corte ha già avuto occasione di affermare che il peculiare status dei militari,
che pure esige il rispetto di severi codici di rettitudine e onestà, non può costituire di
per sé una valida ragione a sostegno di una discriminazione del personale militare
rispetto agli impiegati civili dello Stato sotto il profilo delle garanzie procedimentali
poste a presidio del diritto di difesa, che risultano altresì strumentali al buon andamento
dell’amministrazione militare (sentenza n. 126 del 1995).
Di qui anche la conseguente violazione degli artt. 24 e 97 Cost.”.
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