Page 191 - Rassegna 2017-1_4
P. 191

LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DEGLI ARTT. 866 CO. 1, 867 CO. 3 E 923 CO. 1,

          LETT. I) DEL D.LGS. 66/2010 (CODICE ORDINAMENTO MILITARE)

dai pubblici uffici, determina la perdita del grado senza giudizio disciplinare; a sua
volta, la perdita del grado è causa automatica di cessazione del rapporto di impiego del
militare.
La disciplina in esame violerebbe l’art. 3 Cost. sotto molteplici profili: anzitutto, sarebbe frut-
to di una scelta legislativa incongrua e sproporzionata, come tale del tutto irragionevole;
inoltre, essa riserverebbe un identico trattamento, la cessazione automatica del rapporto di
impiego, a situazioni strutturalmente diverse, per di più equiparando gli effetti della interdi-
zione temporanea a quelli della interdizione perpetua dai pubblici uffici.
2. Con ordinanza del 5 novembre 2015, il Tribunale amministrativo regionale per la
Campania ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle medesime disposi-
zioni contenute negli artt. 866, comma 1, 867, comma 3 e 923, comma 1 (recte: 923,
comma 1, lettera i), del d.lgs. n. 66 del 2010, per violazione degli artt. 3, 24, secondo
comma, 4, 35 e 97 Cost.
Il giudice a quo ritiene che la disciplina in esame sia intrinsecamente irragionevole, per-
ché prevedendo, a determinate condizioni, l’automatica perdita del grado senza proce-
dimento disciplinare - la quale, a sua volta, è causa di automatica cessazione del rap-
porto di impiego - violerebbe il principio di gradualità e proporzione delle sanzioni.
La violazione sarebbe particolarmente evidente nella specie sottoposta a giudizio, in
cui l’espulsione automatica del militare è conseguente ad una condanna per abuso
lieve di ufficio, per non avere l’interessato elevato una contravvenzione stradale consi-
stente nel mancato utilizzo delle cinture di sicurezza.
L’automatismo della cessazione dal servizio determinerebbe, inoltre, una violazione
del principio di uguaglianza. Si verificherebbe, infatti, una ingiustificata disparità di trat-
tamento tra il militare che incorra nella ricordata sanzione penale accessoria tempora-
nea, per la quale è previsto un automatismo espulsivo, rispetto allo stesso militare che
sia soggetto all’analoga sanzione penale militare accessoria della rimozione, per la
quale la perdita del grado e la cessazione dal servizio sono invece subordinate alle
valutazioni da compiersi in un procedimento disciplinare. Parimenti ingiustificata sareb-
be poi la disparità di trattamento rispetto al pubblico impiegato la cui posizione, per
analoga interdizione temporanea dai pubblici uffici, dovrebbe invece essere vagliata in
procedimento disciplinare all’uopo previsto dalla legge.
Oltre ai ricordati profili di violazione dell’art. 3 Cost., il rimettente ravvisa altresì la con-
testuale violazione: dell’art. 24, secondo comma, Cost., in quanto l’automatismo della
perdita del grado e la conseguente cessazione dal servizio impedirebbero all’interes-
sato qualsiasi difesa in merito all’applicazione delle ricordate misure disciplinari; degli
artt. 4 e 35 Cost., in quanto il predetto automatismo finirebbe per pregiudicare il diritto
al lavoro; dell’art. 97 Cost., in quanto il medesimo automatismo pregiudicherebbe il
buon andamento della pubblica amministrazione, impedendo all’amministrazione inte-
ressata ogni valutazione sulla perdurante opportunità della permanenza in servizio e,
quindi, sulla migliore utilizzazione delle risorse professionali.
3. In via preliminare deve osservarsi che le questioni sollevate con le due descritte ordi-
nanze hanno ad oggetto le medesime disposizioni e lamentano la violazione di para-
metri almeno parzialmente coincidenti. Ai fini di una decisione congiunta è perciò
opportuna la riunione dei relativi giudizi.

                                                                                         189
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196