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NOTE A SENTENZA

regionali hanno attributo al direttore generale delle agenzie regionali il compito d’indi-
viduare, con atto di natura ricognitivo, il personale che nell’ambito dell’attività ispettiva
e di controllo svolge funzioni di polizia giudiziaria(3).
La necessità di un atto normativo di rango statale (legge o regolamento) che attribuisca
la qualifica di UPG è indubbia anche alla luce dei rilievi della Corte Costituzionale
(decisioni 167/2010; 313/2003) che ha ribadito l’esclusione di un potere costitutivo in
capo alle regioni in questa materia, che afferendo alla sicurezza pubblica è riservata
alla normativa statale(4).
Con il decreto del Ministero della Sanità del 1997, n. 58, infine, è stata introdotta la figu-
ra del tecnico della prevenzione dell’ambiente, cui viene riconosciuta in via generale la
qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.
Secondo la soluzione interpretativa accolta dalla Suprema Corte, il decreto ministeriale
citato, valutato in uno con la legge istitutiva delle funzioni e dei compito dell’Arpa,
sarebbe idoneo a fondare il riconoscimento della qualifica in capo a coloro cui vengono
assegnati funzioni di prevenzione e controllo esterni, in materia ambientale.
Questa tesi è sostenuta anche in dottrina da quanti evidenziano l’incongruenza di affi-
dare a tecnici compiti di vigilanza e ispezione, senza però attribuirgli i poteri penetranti
propri della polizia giudiziaria(5).
Di tenore opposto è il percorso argomentativo seguito dal Consiglio di Stato, che inve-
ce nega la possibilità di riconoscere in via generalizzata, con riguardo alle funzioni
svolte e ai compiti assegnati dalla legge istitutiva, qualifica di UPG in capo agli addetti
Arpa. Tesi espressa in un parere formulato su richiesta della regione Lombardia (adu-
nanza del 23 maggio 2012, numero 2812/2011).
Il supremo organo della Giustizia Amministrativa non ritiene convincente l’argomento
che, in forza del combinato disposto degli articoli 55 e 57 del c.p.p., riconosce la qua-
lifica di UPG al personale Arpa, in ragione delle funzioni di controllo e vigilanza in mate-
ria ambientale a essi attribuite per legge, prescindendo da ulteriori atti di riconoscimen-
to esplicito.
Questa teoria sarebbe in contrasto con i principi espressi dalla Corte costituzionale,
che ha avuto modo di ribadire che la qualifica di UPG è riservata a leggi e regolamenti
statali, in quanto attinenti alla materia della sicurezza pubblica (sentenza 167/20109).
Né a tal fine appare determinante il richiamo al DM 58/1997 del Ministero della Sanità,
in quanto l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni in esse contenute è da
individuarsi nel solo personale sanitario. L’articolo 1, comma 1, infatti, individua la figura

(3) - Vedi articolo 35 comma 1 bis Legge Regionale della Toscana n. 30/2009; nulla prevede al riguardo la
       legge regione del Lazio; la regione Lombardia invece ha investito della questione il Consiglio di Stato.

(4) - Con la sentenza 167/2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità della legge regionale
       del Friuli Venezia Giulia n. 97/2009 che aveva attribuito alla polizia locale la qualifica di agenti e ufficiali
       di polizia giudiziaria. in tal modo invadendo la sfera di competenza esclusiva statale.

(5) - Vds, M. Santoloci, La Cassazione riapre improvvisamente un dibattito antico e conferma una teoria sto-
       rica di Diritto dell’ambiente, in www.dirittoambiente.net;
       Gianfranco Amendola, La Cassazione smentisce il Consiglio di Stato: i tecnici Arpa hanno la qualifica
       di UPG. I riflessi sulla legge 68/2015, in www.industrieambiente.it, gennaio 2017;
       Giuseppe Battarino, Agenzie ambientali e funzioni di polizia giudiziaria in Questione Giustizia, 12
       dicembre 2106.

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