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NOTE A SENTENZA
Tale normativa non sarebbe riferibile, a parere del decidente fiorentino, ai tecnici
dell’ARPA, in modo generalizzato, essendo la materia della prevenzione ambientale
estranea a quella della corretta gestione dei rifiuti e della tutela delle acque.
Contro la decisione del giudice, ricorre il Procuratore della Repubblica di Firenze,
secondo cui la soluzione affermativa non può essere negata, in forza di una lettura con-
giunta e armonica degli articoli 55 e 57 del c.p. e del DM 58 del 1997; gli addetti a fun-
zioni di prevenzione verifica e controllo in materia d’igiene e sicurezza ambientale,
infatti, ricoprirebbero senz’altro la qualifica di cui si tratta, in forza delle funzioni svolte
cui il DM citato ricollega la qualifica in esame(1), senza peraltro che si renda necessario
il conferimento attraverso un’espressa disposizione normativa.
La Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso del Procuratore della Repubblica presso
il Tribunale di Firenze, ha aderito all’orientamento che, in forza di un criterio ermeneu-
tico e funzionale, riconosce in via generale al personale ARPA la funzione di polizia
giudiziaria. Si afferma che: la tutela dell’ambiente è materia presidiata dalla legge
penale e “le funzioni di vigilanza che la normativa statale riconosce ai tecnici delle
agenzie regionali non possono non essere ricondotte nell’alveo della previsione di cui
all’articolo 55 c.p., e quanto alla qualifica spettante ai soggetti che ne sono titolari, essi
vanno alla generale previsione del comma terzo dell’articolo 57 c.p.”.
In relazione alla normativa statale su cui fondare tale riconoscimento, la Suprema
Corte opera una ricostruzione complessiva che ha quale punto di riferimento iniziale la
legge istitutiva del servizio nazionale (L. 833/1978), e in particolare l’articolo 21 che
attribuisce al Prefetto il potere di stabilire, su proposta del Presidente della Regione,
quali addetti ai servizi di ciascuna unità sanitaria locale assumano la qualifica di ufficiali
di PG, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente
all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro.
La normativa, sebbene espressamente dettata per la materia della sicurezza sul lavo-
ro, va letta, secondo l’opzione ermeneutica accolta dalla Cassazione, congiuntamente
alla legge istitutiva delle agenzie per l’ambiente, che attribuisce al personale
dell’Agenzia nazionale e regionale poteri ispettivi di controllo, nonché il potere di richie-
dere documenti e dati nell’espletamento delle loro funzioni (articolo 2 ter, L. 21 gennaio
1994, n. 61). Da ultimo, va considerato il decreto del Ministro della Sanità del 17 gen-
naio1997, n. 58, istitutivo della figura del tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei
luoghi di lavoro, operante con compiti ispettivi e di vigilanza, cui è attribuita la qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti delle proprie attribuzioni.
La Suprema Corte evidenzia la portata generale della normativa in esame e fa deri-
vare dallo svolgimento delle attribuzioni previste dal citato DM, che sono delineate in
modo estremamente ampio all’articolo 1, (tra i vari compiti, anche quello di collabora-
re con l’amministrazione giudiziaria per le indagini sui reati contro il patrimonio
ambientale, sulle condizioni d’igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti),
la qualifica di ufficiali di PG in capo a tutti coloro che svolgono le predette funzioni, ivi
compreso i tecnici ARPA cui la legge attribuisce poteri di vigilanza e controllo in mate-
ria ambientale.
(1) - Tesi sostenuta anche dal Tribunale del riesame di Firenze nell’ordinanza 2014/22391 (relatore M.
Tarchi).
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