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NON INTEGRA IL REATO DI ASSOCIAZIONE CON FINALITÀ DI TERRORISMO
IL SOLO INDOTTRINAMENTO AL MARTIRIO
sapevolezza di contribuire, in tal modo, all’operatività di un’associazione con le carat-
teristische normativamente delineate.
E qui si arriva al punto nodale della decisione: la Cassazione ha ritenuto che gli ele-
menti di fatto emersi dal processo non consentano - pur se apprezzati nella loro unita-
rietà - di ritenere sussistente un’associazione con le caratteristiche sopra delineate.
Trattasi di valutazione per alcuni versi non del tutto convincente, ma è importante,
innanzitutto, sgombrare il campo da un possibile equivoco, quale quello della irrilevan-
za penale del “mero indottrinamento”, definito, in un passaggio della sentenza, come
possibile precondizione, quale base ideologica, per la costituzione di un’associazione
effettivamente funzionale al compimento di atti terroristici”.
La condotta accertata nel processo de quo - un’attività finalizzata all’avviamento di cor-
religionari islamici verso una radicalizzazione, tendente a renderli dei combattenti
disponibili al martirio, inteso come esaltazione e ricerca della morte insieme al maggior
numero possibile di infedeli - a parte la sua rilevanza penale con riguardo a fattispecie
diverse, quale l’art. 302 c.p., su cui si tornerà da qui ad un momento, è senza dubbio
apprezzabile, in sé, in termini di partecipazione ad un’associazione terroristica.
In buona sostanza, il soggetto che svolgesse la suddetta attività di indottrinamento con
l’obiettivo di arricchire l’esercito di organizzazioni quali l’ISIS, AL QAEDA o AL NUSRA,
la cui natura terroristica è da ritenersi ormai pacifica, come tale indicata anche nelle
fonti sovranazionali costituite dalle Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU nn.
2170 e 2178 del 2014, sarebbe certamente responsabile, quantomeno in termini di par-
tecipazione, del reato di cui all’art. 270 bis c.p. Dunque, quella di “irrilevanza dell’attività
di indottrinamento” è valutazione strettamente correlata alla ritenuta insussistenza di
elementi di prova rispetto, non solo all’esistenza di un’autonoma associazione, ma
anche al collegamento tra i quattro imputati (e i còrrei non individuati) e altro gruppo
terroristico anche operante all’estero, nel caso di specie individuato in AL QAEDA.
In tale ipotesi, infatti, si sarebbe certamente dovuto ritenere, quantomeno, la sussisten-
za di condotta partecipativa rispetto a tale organizzazione.
Non condivisibile appare anche un altro passaggio della sentenza, quello in cui si legge
che “se la “formazione teorica” degli aspiranti kamikaze non è affiancata con l’adde-
stramento al martirio di adepti da inviare nei luoghi di combattimento”, non può repu-
tarsi integrata la fattispecie di cui all’art. 270 bis c.p.”.
Trattasi di affermazione, in sé, non corretta, atteso che l’addestramento al martirio è
solo uno dei possibili elementi fattuali significativi del proponimento, da parte del soda-
lizio, del compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo.
Ma un’associazione sarebbe connotata ex art. 270 bis c.p., anche se composta esclu-
sivamente da soggetti già addestrati prima dell’affiliazione (perché ex militari o perché
lo hanno fatto da sé) e dell’indottrinamento o addirittura da adepti privi di specifico
addestramento, ma pronti, comunque, a farsi esplodere tra la folla.
Quella descritta nell’art. 270 bis c.p. è una fattispecie di pericolo presunto, caratteriz-
zata dall’anticipazione della soglia di punibilità al momento stesso della “promozione”
e della “costituzione” di un’organizzazione di persone e di mezzi che anche solo “si pro-
pone il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo”, che non è dunque
necessario avere realizzato.
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