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GIURISPRUDENZA
NOTE A SENTENZA
Dott. Salvatore DOLCE
Sostituto Procuratore
presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo
Non integra il reato di associazione con finalità di terrorismo il solo indottrinamento al martirio
Nota a Cass. Sez. V, sent. 14 luglio 2016 (dep. 14 novembre 2016) n. 48001; pres.
Lapalorcia, rel. Zaza; ric. HOSNI ed altri
La decisione riguarda l’annullamento senza rinvio della sentenza del 27 ottobre 2015,
con cui la Corte d’Assise d’Appello di Bari aveva confermato l’affermazione di respon-
sabilità di tre tunisini ed un magrebino per il reato di cui all’art. 270 bis c.p., commesso
da uno degli imputati, l’Imam della moschea, dirigendo e organizzando e dagli altri,
partecipando - unitamente ad altri soggetti non individuati - ad un’associazione di
matrice islamica, operante dal 2008 in Andria e altrove, finalizzata al compimento di atti
di terrorismo in Italia e all’estero.
La formula adottata dalla Corte, “annullamento senza rinvio”, è conseguenza di una
valutazione, non solo in termini di “insussistenza del reato contestato”, ma anche di
completa irrilevanza penale dei fatti accertati nel processo, decisione esplicitata in
parte motiva, con argomenti che si prestano, tuttavia, ad alcuni rilievi critici e che rap-
presentano l’occasione per riflessioni di carattere più generale rispetto alla fattispecie
di cui all’art. 270 bis c.p.
Il Supremo Collegio, ha, innanzitutto, delineato gli elementi costitutivi del reato suddet-
to, individuandoli, negli atti violenti con finalità terroristica, almeno della loro tipologia,
la cui realizzazione deve costituire l’obiettivo dell’associazione, nonché nell’“esistenza
di una struttura organizzativa con un livello di effettività che renda possibile la realizza-
zione di quell’obiettivo criminoso”.
Quest’ultimo costituisce, per vero, parametro di riferimento rispetto a tutti i delitti asso-
ciativi, trattandosi di quel qualcosa in cui si concretizza l’offensività degli stessi quali
reati di pericolo.
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