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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE

      Non può sfuggire che questo principio di diritto assume significati pecu-
liari in un campo in cui la qualità soggettiva dell’agente, in virtù del ruolo essen-
ziale che svolge in tutte le fattispecie di reato militare, trova la sua disciplina
all’interno del codice penale militare di pace e, quindi, in un contesto normativo
che difficilmente può sfuggire alla qualifica di “legge penale”.

      Appare ragionevole affermare, quindi, che un errore sulla interpretazione
dell’art. 5 c.p.m.p. non risponde alla regola dell’art. 47, comma 3. Ne consegue
che non potrà avere alcuna efficacia scriminante l’errore, ad esempio,
dell’Ufficiale che ritenga a lui applicabile in via analogica la disciplina prevista
dall’art. 5 c.p.m.p. per i sottufficiali sospesi dal servizio, che non sono equiparati
ai militari in servizio.

      Sarà invece rilevante (almeno a certe condizioni, come di seguito si vedrà)
l’errore del sottufficiale che, male interpretando una disposizione in materia di
procedimento amministrativo, ritenga valido ed efficace un provvedimento di
sospensione dal servizio in realtà non perfezionatosi, trattandosi di errore su
una norma volta a regolare, secondo il surriportato insegnamento della
Cassazione, “rapporti giuridici di carattere non penale e non esplicitamente
incorporata in una norma penale, o da questa non richiamata neppure implici-
tamente”.

      Queste necessarie puntualizzazioni, tuttavia, non esauriscono lo spettro
delle questioni che vengono in rilievo quando si affronta il tema dell’errore sulla
qualificazione soggettiva dell’agente nel reato proprio, dovendosi operare una
serie di inevitabili distinzioni a seconda di come la qualità del soggetto attivo
viene ad incidere sulla stessa offensività del reato. In proposito, pur con l’avver-
tenza che si tratta di materia ampiamente controversa, l’approdo più convincen-
te è stato delineato dal Mantovani (Diritto penale, Parte Generale; pag. 375;
Padova, 2015) e, quindi, senza voler in alcun modo pretendere di dare un qua-
dro esaustivo, se ne propongono in questa sede i tratti essenziali, provando a
calare i risultati raggiunti sul terreno che qui interessa.

      Il chiaro giurista, muovendosi nel contesto dell’analisi delle differenze tra
errore sul precetto e errore sul fatto, ha riconosciuto tre diverse categorie di
reato proprio:

      - il reato proprio esclusivo, in cui l’offensività-illiceità del fatto si determi-

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