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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
Militari considerati in servizio alle armi agli effetti della legge penale
militare. Tassatività delle ipotesi previste dall’art. 5 c.p.m.p. Qualche
riflessione in tema di errore sulla qualità soggettiva dell’agente nel reato
militare
Corte di Cassazione, Sez. I, 13 settembre 2016/1° dicembre 2016, n. 51398 (annulla
parzialmente senza rinvio C.M.A. 15 dicembre 2015, n. 128)
La Suprema Corte con la sentenza in commento si è occupata di una
vicenda relativa, tra l’altro, a un sottufficiale che non aveva ottemperato agli
ordini di sottoscrivere alcuni atti costituenti documentazione caratteristica e di
restituire la carta multiservizi della difesa, entrambi a lui intimati successiva-
mente all’adozione di un provvedimento di sospensione precauzionale dal ser-
vizio.
Nel ricorso proposto dalla difesa dell’imputato si eccepiva l’errata applica-
zione, da parte dei giudici di merito, della disposizione contenuta nell’art. 5
c.p.m.p. concernente la posizione soggettiva del militare sospeso dal servizio ai
fini della soggezione alla legge penale militare.
La norma prevede per gli ufficiali l’assimilazione ai militari in servizio
quando siano collocati in aspettativa o sospesi dall’impiego o, comunque, se
sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio
effettivo alle armi (art. 5, comma 2, n. 1° c.p.m.p.).
Per i sottufficiali, invece, l’unica previsione riguarda coloro che sono col-
locati in aspettativa (art. 5, comma 2, n° 2 c.p.m.p.).
I giudici prendevano atto, quindi, che gli ordini erano stati impartiti a un
soggetto che, avendo il grado di sottufficiale, versava in una condizione sogget-
tiva non assimilata a quella del militare in servizio. Da ciò l’annullamento senza
rinvio, in parte qua, della sentenza impugnata per insussistenza del contestato
duplice reato di disobbedienza ex art. 173 c.p.m.p., in quanto commesso “fuori
del rapporto di servizio ed in violazione di ordini non individuabili come ordini
di servizio”.
La pronuncia non ha affrontato in alcun modo l’aspetto problematico
della differenziazione esistente tra le due categorie di militari (ufficiali e sottuf-
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