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LA “MANCATA AUTORIZZAZIONE” A TENERE UN CERTO COMPORTAMENTO
PUÒ COSTITUIRE IL PRESUPPOSTO DEL REATO DI DISOBBEDIENZA
L’accertamento di tali profili è stato, di fatto, integralmente demandato al
giudice del rinvio.
Intendimento dei giudici di legittimità era, invece, solo quello di affermare
il principio secondo cui “non autorizzare” equivale a “vietare”.
Entrambe queste speculari forme di manifestazione di volontà, però, pos-
sono essere considerate alla stregua di un ordine sempre e soltanto quando sono
espresse nell’ambito di un rapporto gerarchico tra superiore e subordinato e con
riferimento ad una condotta ben individuata nella sua peculiare specificità.
In altri termini (e l’assunto, pur non affermato, non è di certo smentito dal
pronunciamento della Cassazione) la “mancata autorizzazione”, per essere assi-
milabile a un divieto e, quindi, a un ordine nell’accezione fatta propria dall’art. 173
c.p.m.p., deve concretizzarsi in un esplicito “diniego di autorizzazione” opposto
dal superiore al subordinato con riferimento ad una condotta determinata. Alla
luce di una corretta interpretazione della sentenza in esame, si può quindi soste-
nere quanto segue in relazione alle varie ipotesi che possono verificarsi:
- non costituisce disobbedienza, ma potrà solo costituire illecito discipli-
nare, la violazione di una regola generale estranea alla legge penale che vieta di
tenere una certa condotta se non previa autorizzazione;
- qualora una siffatta regola generale venga richiamata ed attualizzata in
un caso concreto mediante un ordine gerarchico consistente nell’esplicito dinie-
go di autorizzazione la violazione di quella regola comporta automaticamente
anche la violazione dell’ordine e, quindi, l’insorgere del reato di disobbedienza;
- se la regola generale è prevista da una norma penale, la sua violazione
troverà in quest’ultima la sua integrale ed esclusiva punizione.
In estrema sintesi: il reato di cui all’art. 173 c.p.m.p. si configura se vi è un
insanabile contrasto diretto e immediato tra la volontà espressa dal superiore e la
condotta del subordinato, salvo il caso in cui non sia già prevista come reato la
violazione dell’obbligo di fare o di non fare che costituisce oggetto dell’ordine.
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