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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE

al comma 2 individua i casi specifici in cui l’extraneus può essere anche autore
unico di reati che nella descrizione della specifica fattispecie prevedono come
soggetto attivo “il militare”; ovvero le varie norme incriminatrici che esplicita-
mente individuano il soggetto attivo con il termine “chiunque” (es: l’art. 166
c.p.m.p., per non dire delle numerose fattispecie disseminate nel codice di guer-
ra); oppure, infine, le ipotesi di reato previste per i piloti o capitani non militari
di nave o aeromobile civile (artt. 11, n. 1, 252-259 c.p.m.p.).

      Sicché, secondo i citati autori, appare più corretto inquadrare il tutto
“all’interno del capitolo del «reato proprio» piuttosto che in quello dei «destina-
tari della legge penale», con ciò che ne può conseguire in termini di rilevanza
dell’errore o dell’ignoranza in ordine alla qualifica soggettiva da parte dell’agen-
te” (ivi).

      Questa diversa prospettiva, a ben vedere, non rappresenta solo un muta-
mento dell’approccio dottrinario alle premesse applicative della legge penale
militare, ponendosi, invece, come sviluppo di una presa di coscienza verso un
più corretto inquadramento costituzionale dell’intero apparato militare dello
Stato. In sostanza assume più chiara evidenza che il cittadino militare, in un’ot-
tica di attuazione del principio di democraticità di cui all’art. 52 della
Costituzione, più che versare in uno stato di soggezione speciale, dovuto al suo
inserimento in una sorta di corpo separato che vive di regole proprie, è porta-
tore di specifici doveri, funzionali al perseguimento di obiettivi istituzionali, che
si inquadrano in un rapporto diretto e personale con la norma di legge, unico
parametro di valutazione della liceità dei suoi comportamenti.

      Queste considerazioni di carattere generale fanno da sfondo alle pervasive
ricadute di una lettura dei limiti applicativi della legge penale militare nell’ottica
del reato proprio, da cui scaturisce la necessità di una riflessione, ancorché sin-
tetica, sul rilievo che assume la qualità soggettiva dell’agente nella struttura in
genere del reato militare.

      Ovviamente non è questa la sede per addentrarsi approfonditamente nelle
intricate questioni dogmatiche relative alla collocazione di tale qualità nell’am-
bito del fatto tipico o in quello dei presupposti estranei al fatto.

      Basti in questa sede dar conto, salve alcune precisazioni di cui si dirà, della
netta prevalenza del primo dei due orientamenti, con la conseguenza che, ai fini

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