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MILITARI CONSIDERATI IN SERVIZIO ALLE ARMI AGLI EFFETTI DELLA LEGGE
PENALE MILITARE. TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 5 C.P.M.P.
della sussistenza del dolo, è da ritenere necessaria la piena consapevolezza della
situazione di fatto su cui la qualità stessa si fonda.
Quali saranno i riflessi nel reato militare in caso di ignoranza o errore sulla
qualità soggettiva dell’agente? Su questo quesito, pur non emerso nella sentenza
in commento, ci soffermeremo brevemente per evidenziare in via preliminare
che se l’errore viene a cadere sulla situazione di fatto sulla quale si radica la spe-
ciale qualifica dell’agente, si versa nell’ipotesi di cui all’art. 47 primo e secondo
comma c.p., in quanto, a causa di una falsa rappresentazione della realtà fattuale,
viene a mancare la consapevolezza di essere titolare della qualità soggettiva. Ne
deriva che l’agente, in concreto, vuole un fatto diverso rispetto a quello real-
mente posto in essere e, perciò, vi è carenza di dolo.
Si faccia il caso, ad esempio, di un sottufficiale che, convinto di essere
stato sospeso dal servizio sulla base di una errata comunicazione, si allontani
dal reparto. È evidente che nessun rimprovero può essergli mosso a titolo di
diserzione essendo egli convinto di non essere portatore di alcun obbligo di
prestazione del servizio militare.
Le questioni più problematiche emergono quando l’errore sulla qualità
soggettiva dell’agente presenta le caratteristiche dell’errore di diritto, con con-
seguente applicazione della regola contenuta nell’art. 47 comma 3 c.p. e neces-
sità di individuare i casi in cui l’errore sulla legge extrapenale che attribuisce la
qualità soggettiva dell’agente si risolve in un errore sul fatto, in quanto tale
avente efficacia scriminante. In primo luogo, allora, occorre chiarire cosa debba
intendersi per legge extrapenale, quindi non soggetta all’applicabilità della clau-
sola di inescusabilità dell’ignoranza inevitabile di cui all’art. 5 c.p.
Sul punto la giurisprudenza ha affermato: “Deve essere considerato errore
sulla legge penale, come tale inescusabile, sia quello che cade sulla struttura del
reato, sia quello che incide su norme, nozioni e termini propri di altre branche
del diritto, introdotte nella norma penale ad integrazione della fattispecie crimi-
nosa, dovendosi intendere per ‘legge diversa dalla legge penale’, ai sensi dell’art.
47 cod. pen., quella destinata in origine a regolare rapporti giuridici di carattere
non penale e non esplicitamente incorporata in una norma penale, o da questa
non richiamata neppure implicitamente” (Cass. Sez. IV, 31 marzo 2015/19 giu-
gno 2015, n. 25941).
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