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CONTRIBUTI DI DOTTRINA SULLA GIUSTIZIA MILITARE
ma in forma diversa a livello penale; siamo sempre di fronte, quindi, ad un ele-
mento costitutivo del “fatto obiettivo tipico” e perciò anche in questo caso
l’agente vuole un fatto diverso;
- nei reati propri non esclusivi, invece, deve parlarsi di errore sul precetto,
perché la qualifica soggettiva, non incidendo sulla offensività-illiceità, non è ele-
mento costitutivo del fatto tipico e, quindi, ha come unico effetto quello di limi-
tare la punibilità penale solo ad alcuni soggetti; l’agente, quindi, vuole comun-
que porre in essere un fatto dotato di carica offensiva, ma crede erroneamente
che non sia penalmente punibile.
Provando, quindi, a calare questi canoni ermeneutici nel campo della legge
penale militare, viene subito in luce un peculiare aspetto legato alla pervasività
del sistema disciplinare militare che, pur utilizzando criteri naturalmente diso-
mogenei dal punto di vista sia della definizione delle qualità soggettive degli
autori dei fatti illeciti, sia della catalogazione di questi ultimi, si pone per molti
aspetti come parallelo a quello penale militare. Nella quasi totalità dei casi si
verifica, infatti, che la condotta astrattamente configurabile come reato militare
risulta antidoverosa anche rispetto alla normativa disciplinare, il che, in modo
apparentemente paradossale, conduce i reati esclusivamente militari di cui
all’art. 37, comma 2 c.p.m.p. sul versante del reato proprio non esclusivo (il
fatto tipico costituisce reato solo se commesso dal militare o da soggetto con-
siderato tale ma conserva un suo intrinseco disvalore), mentre i reati obiettiva-
mente militari saranno ricompresi nella categoria di quelli propri semiesclusivi
(il fatto tipico se posto in essere dal militare configura un reato diverso rispetto
al reato comune commesso dal non militare).
Orbene, nel primo caso, seguendo la teoria esposta, l’eventuale errore
verrà a cadere sul precetto e non sul fatto e troverà applicazione la regola di cui
all’art. 5 c.p., per cui l’errore di diritto sulla qualifica soggettiva sarà ininfluente,
salvo il caso che si tratti di errore inevitabile, mentre nel secondo caso si tratterà
di errore sul fatto e si applicherà la regola dell’art. 47, comma 3 c.p., per cui un
analogo errore escluderà il reato militare, lasciando aperta la punibilità della fat-
tispecie residuale di reato comune.
Si ipotizzi di nuovo il caso del sottufficiale che ritenga di essere sospeso
dal servizio essendo incorso in una errata interpretazione delle norme relative
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