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NOTE A SENTENZA
Il primo rappresenta, invece, l’elemento che connota nella sua specificità la fattispecie
penale di cui all’art. 270 bis c.p., relativo alle associazioni che si propongono il compi-
mento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.
Ciò posto, deve rilevarsi che, il percorso argomentativo sviluppato dai giudici di legitti-
mità, ruotante sostanzialmente sulla impossibilità di apprezzare i dati fattuali provati nel
processo in termini di esistenza di una struttura organizzata con le caratteristiche sopra
indicate, in alcuni punti sembra spostarsi sull’obiettivo dell’agire degli imputati - l’Imam
di Andria ed alcuni suoi seguaci - che non sarebbe il compimento di atti violenti con
finalità terroristica, bensì l’induzione ad una generica disponibilità ad unirsi ai combat-
tenti per la causa islamica e ad immolarsi per la stessa.
Trattasi, evidentemente, di due profili del tutto diversi della fattispecie penale de qua,
afferendo, il primo - esistenza di una struttura organizzata potenzialmente idonea al
raggiungimento degli obiettivi - all’aspetto oggettivo del reato, il secondo, invece - il
compimento di atti di violenza con finalità terroristica - a quello finalistico dell’azione.
Bisogna però tenere ben distinti, il fine dell’agire associativo - che costituisce elemento
essenziale della fattispecie - con l’elemento psicologico del partecipe all’associazione,
non necessariamente coincidenti.
È, invero, l’associazione nella sua complessiva struttura, che deve necessariamente
avere come obiettivo - ai sensi dell’art. 270 bis c.p. - il compimento di atti di violenza
con finalità terroristica, (obiettivo) di cui l’affiliato, in applicazione degli ordinari principi
penalistici in tema di “elemento psicologico del reato”, deve essere certamente consa-
pevole, senza, però, necessariamente averlo come fine della propria condotta parteci-
pativa, essendo sufficiente il cosiddetto dolo generico, vale a dire la consapevolezza di
dare un contributo all’agire di una consorteria che abbia la suddetta finalità.
E allora, l’affermazione secondo cui “l’attività di indottrinamento, finalizzata ad indurre nei
destinatari una generica disponibilità ad unirsi ai combattenti per la causa islamica e ad
immolarsi per la stessa, non dà la necessaria consistenza a quegli atti di violenza terro-
ristica o eversiva il cui compimento deve costituire specifico oggetto dell’associazione in
esame…”, appare non del tutto corretta o, comunque, potrebbe essere fuorviante.
Invero, non v’è dubbio che, colui che svolgesse tale attività di indottrinamento in modo
stabile, all’interno di un’associazione con le caratteristiche di cui all’art. 270 bis c.p.,
con il compito di far crescere le motivazioni che potrebbero portare l’indottrinato ad
immolarsi per la causa islamica, provocando la sua e la morte di altre persone, sarebbe
certamente da ritenersi responsabile del reato suddetto, qualora fosse data prova, al
contempo, della consapevolezza, da parte sua, dell’obiettivo - compimento di atti vio-
lenti con finalità terroristiche - perseguito dall’associazione, essendo del tutto irrilevan-
te che ciò costituisca anche obiettivo del suo agire.
È, dunque, necessario, nel valutare la responsabilità per il reato di partecipazione ad
associazione ex art. 270 bis, utilizzare gli stessi parametri ormai consolidatisi rispetto
alla fattispecie di cui all’art. 416 bis c.p.: ogni tipo di condotta - il medico su cui il soda-
lizio sa di poter fare affidamento per le cure agli affiliati rimasti feriti durante scontri a
fuoco o il soggetto la cui abitazione è nella disponibilità del sodalizio per il ricovero di
latitanti o per l’occultamento di armi - può essere apprezzata in termini di partecipazio-
ne , a prescindere da una concretizzazione di tale disponibilità, se solo si accerti la con-
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