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MILITARI CONSIDERATI IN SERVIZIO ALLE ARMI AGLI EFFETTI DELLA LEGGE
PENALE MILITARE. TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 5 C.P.M.P.
alla procedura amministrativa prevista per l’emanazione del provvedimento.
Se la sua condotta consiste nel rifiuto di obbedienza, poiché l’inottempe-
ranza agli ordini superiori costituisce comunque una condotta antidoverosa, egli
incorrerà nel reato di cui all’art. 173 c.p.m.p., dovendosi solo valutare se nella
particolare situazione l’ordine da un punto di vista oggettivo era attinente al ser-
vizio e alla disciplina (si pensi, per restare ancorati al caso esaminato dalla
Cassazione, all’ordine di consegnare la carta multiservizi).
Se invece la condotta consiste in un atto di lesione personale nei confronti
di altro militare, egli risponderà non del reato militare di cui all’art. 223 c.p.m.p.,
ma del reato comune di cui all’art. 582 c.p.
Uno scenario ulteriore si apre, in via generale, nei casi di concorso di per-
sone nel reato proprio quando uno dei concorrenti non riveste la specifica qua-
lità soggettiva prevista dalla norma incriminatrice.
Ovviamente, per i reati militari il terreno su cui ci si muove è, se possibile,
reso ancora più impervio ove si consideri che il fenomeno del reato proprio, così
come sopra descritto, si realizza potenzialmente a un duplice livello, essendo fre-
quenti i casi in cui la norma precettiva prevede come qualità del soggetto attivo
non solo quella di militare in servizio o considerato tale, ma anche una qualifica
ulteriore. Ciò avviene, ad esempio, nel caso del peculato militare, in cui il sogget-
to attivo, oltre ad essere militare, deve essere incaricato di funzioni amministra-
tive o di comando. Si tratta di una ipotesi di reato proprio cosiddetto di secondo
grado, stante la sovrapposizione di una duplice qualifica specializzante.
Sotto altro profilo, occorre tener conto anche della distinzione tra reati
esclusivamente militari e reati obiettivamente militari che, a differenza di quanto
emerso in tema di errore commesso dal soggetto agente, assume rilevanza in
caso di concorso tra militari e civili, in quanto a tal fine non è indifferente che
l’oggettività giuridica di una fattispecie penale militare coincida in tutto o in
parte con quella di un reato comune.
La complessità della materia, in cui si intersecano le regole poste dagli artt.
110, 117 c.p. e 14 c.p.m.p., non consente in questa sede di procedere neanche
per cenni. Sia consentito, quindi, fare rinvio al pregevole lavoro di V. Santoro -
Profili sostanziali e processuali del concorso di persone, civili e militari, nel
reato militare - in Rassegna della Giustizia Militare, 2005, n. 1-2-3, pag. 13.
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