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MILITARI CONSIDERATI IN SERVIZIO ALLE ARMI AGLI EFFETTI DELLA LEGGE
PENALE MILITARE. TASSATIVITÀ DELLE IPOTESI PREVISTE DALL’ART. 5 C.P.M.P.
na in assoluto solo se il soggetto attivo, cosiddetto intraneus, è portatore della
specifica qualifica soggettiva prevista dalla norma;
- il reato proprio semiesclusivo, in cui la particolare qualifica soggettiva
dell’agente comporta solo il mutamento del titolo di reato rispetto ad analoga
condotta, anch’essa penalmente rilevante, posta in essere dall’extraneus;
- il reato proprio non esclusivo, che si ha quando la qualifica soggettiva
non incide sulla offensività-illiceità del fatto, stabilita da norme extrapenali, ma
limita la punibilità a titolo di reato solo se commesso da determinati soggetti.
Occorre precisare che in tali articolazioni classificatorie il concetto di
esclusività diverge significativamente rispetto alla nozione che ne offre l’art. 37,
comma 2 c.p.m.p., che definisce il reato “esclusivamente militare” come quello
che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è in tutto o in parte preveduto
come reato dalla legge penale comune, così distinguendolo da quello “obietti-
vamente militare” enucleato dalla dottrina.
Infatti, la disposizione codicistica, apparentemente riconducibile alla cate-
goria dei reati propri esclusivi, non offre alcun contributo alla specifica proble-
matica qui affrontata, in quanto non tiene conto di alcune implicazioni che di
qui a poco saranno esaminate e ciò perché, in sostanza, risponde ad esigenze di
tipo diverso, legate per un verso agli espliciti richiami contenuti nel codice ai
reati “esclusivamente militari” (es: nell’art. 48, comma 1, n. 2) e per altro
verso, come vedremo più avanti, a problematiche concernenti il concorso nel
reato militare di persone estranee alle Forze armate. Il percorso interpretativo
tracciato dal Mantovani, quindi non è in alcun modo influenzato dal dato nor-
mativo contenuto nell’art. 37 c.p.m.p., sicché i criteri distintivi sopra indicati tro-
vano applicazione in tutte le fattispecie di reato, quindi anche nei reati militari,
secondo il seguente schema:
- nei reati propri esclusivi l’errore viene a cadere sul fatto tipico, poiché la
qualifica, ponendosi come elemento costitutivo di esso, ne determina anche
l’offensività-illiceità, sicché l’agente vuole in realtà un fatto del tutto lecito e
inoffensivo, in concreto diverso rispetto a quello posto in essere;
- anche nei reati propri semiesclusivi si versa in una ipotesi di errore sul
fatto in quanto la qualifica soggettiva viene a determinare una offensività-illicei-
tà penale di tipo specifico, che non coincide con quella generica, già sussistente
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