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NOTE A SENTENZA

È dalla stessa lettera della norma che si evince come l’incriminazione abbia ad oggetto
già attività meramente preparatorie e prodromiche antecedenti l’inizio dell’esecuzione
delle programmate condotte violente, dato, questo, con cui poco si concilia altro pas-
saggio della sentenza, in cui si valorizza il mancato compimento di atti terroristici attri-
buibili all’associazione, dal 2009 , data in cui era stata eseguita l’attività intercettiva.
Vi è un ultimo punto della decisione per nulla convincente, quello in cui si afferma la
completa irrilevanza penale - ma, al massimo, sotto il profilo prevenzionale - delle con-
dotte accertate.
Vi è, invero, l’art. 302 c.p. che, prevede una pena sino a otto anni, rispetto alla condotta
di istigazione alla commissione “di uno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo di
questo titolo, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione”.
Anche in questo caso il bene giuridico tutelato dalla norma va individuato nella prote-
zione dell’ordine pubblico, inteso come buon assetto o regolare andamento del vivere
civile, funzionale ad assicurare la pacifica e tranquilla convivenza della collettività.
Quanto alla condotta di istigazione, la giurisprudenza è da tempo concorde nell’affer-
mare che consiste in qualsiasi fatto diretto a suscitare e/o rafforzare l’altrui proposito
criminoso.
Ebbene, “un’attività di proselitismo e indottrinamento, finalizzata ad inculcare una visio-
ne positiva del combattimento per l’affermazione dell’islamismo e della morte per tale
causa”, va certamente apprezzata nei termini di cui alla norma sopra indicata, quale
istigazione al compimento di azioni estreme di combattimento, sacrificando anche la
vita, propria e di altri, dunque anche la realizzazione di una strage.
Il giudice di legittimità avrebbe, dunque, potuto (dovuto) riqualificare i fatti ai sensi del-
l’art. 302 c.p., rimettendo gli atti alla Corte d’Appello in punto di rideterminazione della
pena.

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