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LA QUALIFICA DI UFFICIALI DI P.G.
AI FUNZIONARI AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)
2. Le due tesi a confronto: la Cassazione smentisce il Consiglio di Stato
Per comprendere esattamente il percorso argomentativo seguito dalla Corte di
Cassazione e in particolare il collegamento tra la legge istitutiva del servizio sanitario
nazionale e la legge istitutiva delle agenzie per l’ambiente, è necessario conoscere
l’evoluzione normativa che ha connotato la nascita delle agenzie per l’ambiente.
L’ultima tappa di questo percorso è segnata dalla legge 28 giugno 2016, n. 132, entrata
in vigore a gennaio 2017, che ha comportato una riorganizzazione delle Agenzie e la
creazione di un sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente del quale ne
fanno parte l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e le
Agenzie Regionali e delle Province autonome.
Le Agenzie per l’Ambiente sono state istituite con decretazione d’urgenza (D.L. n.
496/1993 convertito in legge 1994/61), per evitare che vi fosse un vuoto normativo e di
controllo in una materia così delicata, all’esito del referendum del 1993, che aveva
imposto lo scorporo delle competenze in materia ambientale dal S.S.N. Con il citato
atto normativo (articolo 3) furono istituite le Agenzie Regionali e Provinciali, cui sono
state attribuite espressamente le funzioni legate all’attività di prevenzione, vigilanza e
controllo ambientale.
Alle Agenzie Regionali e Provinciali è stata riconosciuta autonomia tecnico-giuridico-
amministrativa ed è stato rimesso ai rispettivi Enti territoriali il compito di dotarle di
attrezzature e personale da individuare tra coloro che, nell’ambito delle Usl, già svol-
gevano compiti connessi alla protezione dell’ambiente.
Si è realizzato, quindi, un passaggio di personale dalle USL alle agenzie, con la con-
seguenza che alcuni degli addetti ai servizi esterni, avevano già la qualifica di UPG
(con conseguente indennità economica aggiuntiva e copertura assicurativa) perché gli
era stata attribuita espressamente in precedenza.
Si è posto, dunque, all’esito della riforma in materia, un duplice problema: a) se coloro
che erano transitati nella nuova struttura, mantenessero la qualifica che gli era stata in
precedenza attribuita; b) quale fosse l’autorità competente ad attribuire tale qualifica a
coloro che erano addetti ai controlli esterni e alla vigilanza in materia ambientale.
La questione scaturiva sia per l’assenza di un esplicito riconoscimento in tal senso per
gli addetti alle agenzie regionali e provinciali, pur in presenza dell’attribuzioni di poteri
di vigilanza a controllo, sia a causa della mancanza di un meccanismo analogo a quello
di cui all’articolo 21 della legge 833/1978 in ambito sanitario, per gli ispettori del lavoro.
Che fosse necessaria un’attribuzione esplicita lo si ricava anche dal rilievo che, in altri
casi, la legge ne ha fatto esplicita menzione; ad esempio per gli ispettori dell’ANPA(2)
(Agenzia nazionale), l’articolo 10 comma 5 del D.Lgs. 230/1995 (attuativo di una diret-
tiva comunitaria in materia di radiazioni ionizzanti) espressamente attribuisce la quali-
fica di UPG, nell’ambito dei controlli in materia di sicurezza nucleare. Alcune leggi
(2) - L’ANPA, costituita con la Legge 21 gennaio 1994, n. 61, è stata incorporata nell’APAT con il D.Lgs. 30
luglio 1999, n. 300, che ha fuso in un unico ente l’Anpa e il Dipartimento per i Servizi Tecnici Nazionali
della Presidenza del Consiglio. La legge 6 agosto 2008, n. 133, ha poi accorpato nell’ISPRA (Istituto
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), l’APAT (Agenzia per la Protezione dell’Ambiente
e per i servizi tecnici), l’INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica) e l’ICRAM (l’Istituto Centrale
per la Ricerca Scientifica e Tecnologica applicata al mare).
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