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Col. Fausto BASSETTA
                                                       Titolare di Cattedra di Diritto Militare
                                                       Scuola Ufficiali Carabinieri
                                                       Roma

Legittimità costituzionale degli artt. 866 co. 1, 867 co. 3 e 923 co. 1, lett. i) del D.Lgs.
66/2010 (Codice ordinamento Militare)

                                     (Sentenza Cort. Cost. n. 268 del 19 ottobre 2016)

Art. 866 Codice Ordinamento Militare - Perdita del Grado Conseguente a Condanna
Penale - Applicazione della Pena Accessoria della Interdizione Temporanea dai
Pubblici Uffici - Mancata Instaurazione del Procedimento Disciplinare - Illegittimità
Costituzionale

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923,
comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordina-
mento militare), nella parte in cui non prevedono l’instaurarsi del procedimento discipli-
nare per la cessazione dal servizio per perdita del grado conseguente all’applicazione
della pena accessoria della interdizione temporanea dai pubblici uffici per delitto non
colposo, a seguito di condanna penale non condizionalmente sospesa. (1)

(Corte costituzionale, 19 ottobre - 15 dicembre 2016, n. 268, Pres. Grossi, Red.
Cartabia)

(1) Si legge quanto appresso in sentenza:
“Considerato in diritto
1. Con ordinanza del 26 giugno 2015 il Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia ha sollevato, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di legitti-
mità costituzionale degli articoli 866, comma 1, 867, comma 3 e 923 (recte: 923,
comma 1, lettera i, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordina-
mento militare).
Secondo la prospettazione del rimettente, per effetto delle disposizioni impugnate, il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna, non condizionalmente sospesa,
per delitto non colposo che comporti la pena accessoria della interdizione temporanea

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