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LA QUALIFICA DI UFFICIALI DI P.G.
AI FUNZIONARI AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE (ARPA)

del tecnico della prevenzione identificandolo come “l’operatore sanitario”; sembrerebbe,
quindi, che la norma si riferisca solo a coloro che operano nell’ambito del SSN e comun-
que - osserva il Consiglio di Stato - se anche si volesse riconoscere che i tecnici della
prevenzione, transitati dalle USL alle Arpa, abbiano conservato tale qualifica, rimane
non risolto il problema della individuazione dell‘autorità competente ad attribuirla “ex
novo”(6).
Si era sostenuto da parte del Ministero della Giustizia (in primo parere interlocutorio
reso al Consiglio di Stato) che il meccanismo di cui all’articolo 21 della legge 833/1978,
che attribuisce al Prefetto il potere di riconoscere la qualifica di UPG, su proposta del
Presidente della Regione, agli addetti delle Usl (oggi Asl) in relazione alle funzioni
ispettive e di vigilanza da essi esercitate nell’applicazione della legge sulla sicurezza
del lavoro, potesse operare anche in relazione al personale delle Agenzie regionali, a
prescindere dal diverso inquadramento delle medesime strutture prima nell’ambito del
SSN e poi in un contesto autonomo regionale.
Si è però obiettato che la legge istitutiva delle Agenzie regionali (61/1994) unica fonte
normativa statale, non prevede alcun riferimento all’attribuzione della qualifica di UPG
al personale delle agenzie e che il rinvio all’articolo 21 appare forzato.
Alla luce di predetti rilievi, lo stesso Ministero della Giustizia e anche il Ministero
dell’Ambiente concludevano ritenendo che:
- il passaggio delle funzioni in materia ambientale dalle Usl alle Agenzie, non ha com-

  portato l’automatico trasferimento del meccanismo di attribuzione della qualifica di
  UPG previsto dall’articolo 21 citato anche al personale Arpa, giacché la legge istitu-
  tiva non lo prevede e tale meccanismo previsto è esclusivamente per la legislazione
  in materia di sicurezza del lavoro;
- coloro però che avevano conseguito tale qualifica prima dell’istituzione delle Arpa, in
  base al DM 58/1997, la mantengano pur se transitati dai ruoli del SSN a quelli delle
  Agenzie Regionali. Pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, il Consiglio
  di Stato conclude per la tesi che nega l’esistenza in via generalizzata della qualifica,
  anche alla luce dei dicta della Corte costituzionale, la delicatezza delle funzioni in
  questione, induce a ritenere improponibile la tesi che basa siffatto riconoscimento
  sulla scorta di un criterio meramente ermeneutico.

3. Le conseguenze pratiche della decisione della Cassazione

La decisione in esame è estremamente importante in quanto significative sono le rica-
dute pratiche che dall’accoglimento della tesi positiva derivano nelle fasi di accerta-
mento delle violazioni ambientali.
Com’è noto, sulla base del combinato disposto degli articoli 55 e 57 del codice penale, si
distinguono gli ufficiali e agenti di PG a competenza generale e quelli a competenza limi-
tata o speciale; in questa ultima categoria rientrano coloro che la legge o i regolamenti

(6) - Alcune leggi regionali avevano attributo ai direttori delle ARPA il compito di individuare il personale
       avente, la funzione di UPG; ad esempio l’articolo 16, comma 6 della legge regionale della Lombardia
       n. 16/999, poi abrogato a seguito della sentenza della corte costituzionale (n 1857199 n. 31372003;
       167/2010) che ha affermato la competenza statale n materia di riconoscimento della qualifica di UPG.

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