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NOTE A SENTENZA
attribuiscono le funzioni di cui all’articolo 55 c.p. Pertanto, la qualifica di UPG o deriva
dall’appartenenza a una determinata categoria di soggetti indicati dall’articolo 57 c.p.
commi 1 e 2, oppure dallo svolgimento in concreto delle funzioni di polizia giudiziaria e
dall’espressa attribuzione di tali competenze da parte delle legge.
Sino a oggi, gli addetti all’Arpa hanno operato al più come ausiliari della polizia giudi-
ziaria, pur avendo nell’ambito della tutela delle matrici ambientali, compiti di controllo
e poteri ispettivi; essi basano per la maggior parte di casi, l’attività su procedure di
carattere amministrativo, con accertamenti privi di efficacia probatoria in ambito pena-
le. Allorché nel corso di un’attività di polizia amministrativa, insorgono aspetti di rilievo
penale e condotte sanzionate dal decreto legislativo 152/2006 (T.U.A.), i funzionari
ARPA, in generale e sino ad oggi, si sono limitati a denunciare le violazioni riscontrate
all’Autorità Giudiziaria, senza assumere le iniziative proprie degli ufficiali di polizia giu-
diziaria, attenendosi scrupolosamente a quanto previsto dall’articolo articolo 220 delle
disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, che impone la sospensione
della attività di accertamento e intervento della polizia giudiziaria, se l’organo che pro-
cede ha solo funzioni amministrative.
L’esplicito riconoscimento della qualifica di ufficiali di PG, invece, implica che i dipen-
denti dell’Agenzia regionale, con compiti di vigilanza esterna, nei limiti dei servizi cui
sono destinati (ultimo comma dell’articolo 57 c.p.), esercitino le funzioni indicate dal-
l’articolo 55 del codice penale; in particolare devono assumere tutte le iniziative per
impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori, e compiere gli atti neces-
sari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto altro possa servire per appli-
cazione della legge pena.
Ferme restando le problematiche connesse alla mancanza di adeguata formazione del
personale ARPA e al compimento di tutte le attività che il codice di procedure penale
assegna alla polizia giudiziaria, il personale dell’Arpa, in teoria, potrebbe procedere
nell’immediatezza degli accertamenti, ad acquisire informazioni da persone informate
sui fatti, a operare i sequestri probatori per assicurare le fonti di prova, oppure a ese-
guire i sequestri preventivi, per evitare che il reato venga portato a ulteriori conseguen-
ze, oltre che svolgere tutte le attività delegate dal Pubblico Ministero.
Si semplifica, infine, l’attività connessa alla speciale procedura estintiva delle contrav-
venzioni ambientali introdotta dalla legge 68/2015, che all’articolo 318 ter TUA attribui-
sce il potere di impartire le prescrizioni finalizzate alla eliminazione della violazione
ambientale, all’organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
ovvero alla polizia giudiziaria, previa asseverazione dell’organo tecnico. La procedura
si razionalizza se si attribuisce agli addetti Arpa la qualifica di UPG: in tal modo essi
potranno, nell’immediatezza dei controlli, anziché limitarsi ad una mera segnalazione
all’Autorità Giudiziaria, procedere a impartire le prescrizioni e a verificarne il puntuale
adempimento, ammettendo per il contravventore il pagamento che poi estingue il
reato.
In verità, la tesi sostenuta dal Consiglio di Stato sembra aver ricevuto ulteriore confer-
ma dalla recente legge 28 giugno 2016, n. 132 (istituzione del Sistema nazionale a rete
per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale) che ha espressamente previsto all’articolo 14, comma 7, che il pre-
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